Cartella esattoriale notificata al proprietario del veicolo per sanzione amministrativa (multa) non pagata


Conducente e proprietario del veicolo sono debitori solidali rispetto alla sanzione amministrativa e quindi il debito viene accollato ad entrambi

Nel 2015 ho guidato un veicolo, intestato a mia madre, sprovvisto di RCA e per questo ho ricevuto una multa: ho controllato la mia situazione debitoria sul sito dell’Agenzia delle Entrate Riscossione e ho rilevato che questa multa è arrivata a circa 3 mila ed 800 euro. Sul sito non appare l’ultima data di notifica se non quella del 2015, l’anno in cui appunto è stata emessa.
Nella giornata di ieri però è stata notificata a mia madre, intestataria del veicolo, a titolo di coobbligato.

Adesso vorrei capire innanzitutto se questo provvedimento può essere impugnato in quanto sono passati 8 anni dalla violazione e poi vorrei capire quale è la mia posizione in questo caso.
Mi spiego meglio, ricevuta la notifica in quanto coobbligata mia madre, cosa ne è di me? Hanno scelto di “intestare” la multa a mia madre? Come possono procedere?

Il verbale di multa è stato consegnato al soggetto che conduceva il veicolo che, in fase di controllo, è risultato non coperto da polizza assicurativa per il risarcimento danni da Responsabilità civile: quindi la notifica al conducente è stata correttamente effettuata. Entro il termine di 100 giorni il verbale di multa sarà stato notificato al proprietario del veicolo, debitore solidale rispetto alla sanzione amministrativa elevata a carico del conducente. La notifica può essere correttamente perfezionata tramite compiuta giacenza presso l’ufficio postale o l’ufficio comunale preposto all’Albo Pretorio a causa di una temporanea assenza del destinatario dal luogo di residenza in occasione del tentativo di consegna del plico.

In caso di omesso pagamento della sanzione amministrativa comminata al conducente, il pagamento viene ingiunto anche al proprietario del veicolo (se, ovviamente, proprietario e conducente non sono lo stesso soggetto). Conducente del veicolo, a bordo del quale è stata commessa l’infrazione al codice della strada, e proprietario del veicolo sono, infatti, debitori solidali rispetto alla sanzione amministrativa e quindi il debito viene accollato ad entrambi: chi paga per primo libera l’altro dall’obbligazione.

Dopo la notifica del verbale nel caso in cui il conducente non adempisse al pagamento dovuto entro 30 giorni, maturano interessi semestrali del 10% sull’importo dovuto, fino a quando la Pubblica Amministrazione (PA) creditrice non iscrive il debito a ruolo e lo affida all’Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER, ex Equitalia), per l’escussione coattiva dei due debitori solidali.

L’eventuale contestazione della sanzione amministrativa potrebbe essere esercitata dal proprietario che lamentasse l’omessa notifica del verbale di multa da parte dell’ente che ha rilevato la violazione al codice della strada, entro trenta giorni dalla data di intervenuta e corretta notifica della cartella esattoriale emessa da AdER. Ma prima, per evitare un buco nell’acqua con il ricorso al Giudice di Pace (o al Prefetto), dovrebbe essere effettuato un accesso agli atti presso la PA creditrice per chiedere, ed ottenere, copia delle relate di notifica del verbale di sanzione amministrativa, per verificare se la notifica del verbale possa, o meno, considerarsi avvenuta nei termini previsti dalla normativa vigente.

Da segnalare, giusto per intenderci, che la notifica del verbale di multa e la notifica della cartella esattoriale emessa per il mancato pagamento della multa sono due cose diverse. La seconda si può trovare registrata sul sito AdER; mentre per visionare la prima bisogna necessariamente consultare il sito della PA creditrice (se il servizio di consultazione notifica verbali di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada è disponibile – altrimenti bisognerà recarsi presso gli uffici preposti).

19 Marzo 2023 · Giuseppe Pennuto

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