Opposizione a decreto ingiuntivo – Tentativo obbligatorio di mediazione






Mi è stato notificato ieri un decreto ingiuntivo a cui vorrei fare opposizione: volevo sapere se davvero è obbligatorio tentare prima una mediazione fra creditore e debitore ingiunto.

Attraverso il ricorso per decreto ingiuntivo, il creditore sceglie la linea deflattiva coerente con la logica dell’efficienza processuale e della ragionevole durata del processo. E’ l’opponente debitore che ha il potere e l’interesse ad introdurre il giudizio di merito, cioè la soluzione più dispendiosa, osteggiata dal legislatore.

Attraverso il meccanismo della mediazione obbligatoria il legislatore si è posto come obiettivo quello di rendere il procedimento giudiziale la extrema ratio: cioè l’ultima possibilità dopo che le altre possibilità sono risultate precluse. Quindi l’onere di esperire il tentativo di mediazione deve allocarsi presso la parte che ha interesse al processo e ha il potere di iniziare il processo.

E’ dunque sul debitore che deve gravare l’onere della mediazione obbligatoria perché è l’opponente che intende precludere la via breve per percorrere la via lunga. La diversa soluzione sarebbe palesemente irrazionale perché premierebbe la passività dell’opponente e accrescerebbe gli oneri della parte creditrice.

Del resto, non si vede a quale logica di efficienza risponda una interpretazione che accolli al creditore che ricorre per decreto ingiuntivo l’onere di effettuare il tentativo di mediazione quando ancora non si sa se ci sarà opposizione allo stesso decreto ingiuntivo.

E’, dunque, il debitore ad avere interesse ad avviare il procedimento di mediazione pena il consolidamento degli effetti del decreto ingiuntivo. Sarà il solo opponente debitore, quale unico interessato, ad avere l’onere di introdurre il procedimento di mediazione: diversamente, l’opposizione sarà improcedibile.

Questo il principio di diritto, in materia di decreto ingiuntivo ed opposizione a decreto ingiuntivo, introdotto dai giudici della Corte di cassazione con la sentenza 24629/2015.

Peraltro, l’articolo 5 del decreto legislativo 28/2010 dispone che chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, e’ tenuto, assistito dall’avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione.

Va detto anche che il giudizio che si apre a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo ha luogo sulla base delle norme del procedimento ordinario.

12 Agosto 2019 · Ludmilla Karadzic


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