Obbligo di essere informato in caso di archiviazione delle denunce e e delle querele presentate





Obbligo di essere informato in caso di archiviazione delle denunce e e delle querele presentate all'Autorità Giudiziaria





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Tempo addietro ho fatto degli esposti e querele dove chiedevo con la seguente formula “Chiedo altresì, di essere avvisato, ex art. 408 II° comma c.p., di un’eventuale richiesta di archiviazione” Come mai non ne ho ricevuto risposta ed inoltre per legge,potrei sapere come e’ finita la faccenda dato che non ne so’ piu nulla?

Precisato che si tratta dell’articolo 408, secondo comma, del codice di procedura penale (cpp), l’obbligo di informare la parte offesa in caso di archiviazione si configura, per il pubblico ministero, solo nel caso di denunce e querele (non vale per l’esposto, atto con cui si richiede semplicemente l’intervento dell’Autorità di Pubblica Sicurezza in caso di dissidi tra privati).

Il termine massimo della durata delle indagini preliminari è di diciotto mesi, e può darsi che, nelle fattispecie, non ci sia stata alcuna archiviazione: per sincerarsene bisogna recarsi presso la cancelleria del tribunale, territorialmente competente, portando con sè l’attestazione della denuncia o della querela rilasciata a suo tempo dall’Autorità davanti alla quale essa fu presentata.

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6 Dicembre 2018 · Simone di Saintjust

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