Nuovo decreto per la notifica della cartella esattoriale, per il discarico delle cartelle emesse e non riscosse da Agenzia delle Entrate Riscossione e per la rateizzazione (Decreto legislativo 110/2024)

Nuove regole per la notifica delle cartelle di pagamento e per il discarico della cartelle emesse e non riscosse da Agenzia delle Entrate Riscossione


DOMANDA

All’inizio del mese di agosto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Decreto riscossione che dovrebbe aver riscritto le regole per la riscossione coattiva esattoriale: quali sono le novità più importanti?


RISPOSTA

Partiamo da dati oggettivi: alla data del 31 dicembre 2023, il valore del carico contabile residuo dei crediti affidati dai diversi enti creditori all’agente della riscossione, dal 1° gennaio 2000, ammonta a circa 1. 206,6 miliardi di euro. L’importo dei crediti residui, per circa il 40 per cento, appare di difficile recuperabilità per le condizioni soggettive del contribuente (151,7 miliardi di euro sono dovuti da soggetti interessati da procedure concorsuali, 195 miliardi di euro da persone decedute e imprese cessate, 136,5 miliardi da soggetti che, in base ai dati presenti nell’Anagrafe tributaria, risultano nullatenenti).
Il decreto legislativo 110/2024 (cosiddetto Decreto Riscossione) approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso febbraio, e protagonista di un lungo iter burocratico tra Commissioni parlamentari, Corte dei Conti e Ragioneria dello Stato, è stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il giorno 8 agosto 2024: con tale normativa si cercherà di sfoltire il carico di cartelle di pagamento emesse e mai riscosse dall’Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER, ex Equitalia).
Per raggiungere l’obiettivo è stata prevista la rinuncia al mandato di riscossione (in pratica, una procedura di discarico dei debiti affidati in riscossione) per il debito iscritto a ruolo dalla Pubblica Amministrazione creditrice (PA) ed affidato ad Agenzia delle Entrate Riscossione quando quest’ultima non è riuscita ad escutere il debitore inadempiente entro cinque anni dalla data di affidamento.
Sia ben chiaro: il debito non viene cancellato, ma la Pubblica Amministrazione (PA) creditrice, dopo i tentativi avviati da AdER e non andati a buon fine nell’arco di un quinquennio, una volta perfezionata la procedura di discarico, potrebbe, in pratica, decidere di incassare coattivamente, a proprie spese, il credito vantato nei confronti del debitore affidandone il recupero a società di riscossione private che si muoverebbero nell’ambito del codice civile (e non del DPR 602/1973), oppure potrebbe semplicemente adoperarsi per non lasciare andare in prescrizione il diritto ad esigere il dovuto, in attesa di tempi migliori per il debitore (in presenza di nuovi e significativi elementi reddituali o patrimoniali del debitore, quali eredità sopravvenute, vincite alle lotterie, diritto alla pensione, impiego lavorativo) o, infine, potrebbe riaffidare l’incarico ad AdER, sempre in presenza di nuovi e significativi elementi reddituali o patrimoniali del debitore.
Oltre alla (cosiddetta) cancellazione delle cartelle di pagamento per debiti affidati ad AdER per la riscossione, fra il 2010 e il 2015 è prevista, a partire dal primo gennaio 2025, la tempestiva notifica delle cartelle di pagamento, che dovrà essere effettuata, con le nuove regole, entro il nono mese a decorrere dalla data di affidamento del debito iscritto a ruolo (data di esecutività del ruolo).
Un’ulteriore novità riguarda i debitori in difficoltà economica: infatti, per loro, è prevista un’estensione della rateizzazione delle cartelle esattoriali, ma solo a partire dal primo gennaio 2025.
La normativa attuale prevede che, in caso di debito inferiore a 120 mila euro, per l’ottenimento della dilazione ordinaria fino a 72 rate è sufficiente che il debitore, persona fisica o giuridica, dichiari di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà.
In caso di debito superiore a 120 mila euro, per l’ottenimento della dilazione ordinaria fino 72 rate il contribuente deve documentare di trovarsi nella suddetta situazione di difficoltà (le persone fisiche non imprenditori e gli imprenditori individuali che adottano regimi semplificati mediante la dichiarazione ISEE, le società tramite il calcolo dell’indice di liquidità).
il piano straordinario di 120 rate può essere concesso, per le persone fisiche, se, e solo se, l’importo della rata mensile è superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare del debitore, risultante dall’Indicatore della Situazione Reddituale (ISR) riportato nel modello ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente).
Invece, a partire dal 2025, sarà possibile rateizzare il debito non superiore a 120 mila euro:
– presentando la richiesta tra il primo gennaio 2025 e il 31 dicembre 2026 con 84 rate mensili;
– presentando la richiesta tra il primo gennaio 2027 e il 31 dicembre 2028 con 94 rate mensili;
– presentando la richiesta tra il primo gennaio 2029 e il 31 dicembre 2030 con 108 rate mensili;
– presentando la richiesta dal primo gennaio 2031 con 120 rate mensili.
Infine, per debiti superiori a 120 mila euro, verrà concesso un piano di dilazione di 120 rate indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta qualora venisse documentata una situazione di obiettiva difficoltà secondo parametri, si spera meno rigidi di quelli attuali, definiti in un futuro decreto del MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze), sia per debitori persone fisiche (basati su ISEE) che per società (criteri che saranno fondati sull’indice di liquidità).


15 Agosto 2024 - Paolo Rastelli


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