Nucleo familiare, isee e reddito di cittadinanza per mio figlio trentenne che convive con mia moglie


Nucleo familiare ISEE ISEEU e famiglia anagrafica, reddito di cittadinanza e pensione di cittadinanza





Io e mia moglie abbiamo la residenza in due comuni diversi: mia moglie è convivente con mio figlio di 30 anni, entrambi sono a mio carico e non sono produttori di reddito. La casa in cui abitano è di proprietà di mio figlio. Può mio figlio, in base alle nuove disposizioni, chiedere l’ISEE e di conseguenza il reddito di cittadinanza?.

C’è bisogno del cambio di residenza di mia moglie o questa viene considerata automaticamente, per scelta di comune accordo, nel mio nucleo familiare?

L’istanza per il reddito di cittadinanza può presentarla chiunque, questo è ovvio: il problema è capire quante chances ha di ottenerlo il soggetto che presenza istanza per accedere al beneficio, a cominciare dalla composizione del nucleo familiare di appartenenza.

Nella situazione attuale, il nucleo familiare del figlio trentenne comprende, oltre a lui, anche entrambi i genitori.

E’ vero che l’articolo 3 (Nucleo familiare), comma 2 del Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri (DPCM) 159/2013 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione all’Indicatore della situazione economica equivalente – ISEE) stabilisce che i coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare. A tal fine, identificata di comune accordo la residenza familiare, il coniuge con residenza anagrafica diversa è attratto ai fini del presente decreto nel nucleo la cui residenza anagrafica coincide con quella familiare. In caso di mancato accordo, la residenza familiare e’ individuata nell’ultima residenza comune ovvero, in assenza di una residenza comune, nella residenza del coniuge di maggior durata.

Tuttavia, l’articolo 2, comma 5, lettera (b), del decreto legge 4/2019 (disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni) – secondo il quale il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando e’ di eta’ inferiore a 26 anni, e’ nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non e’ coniugato e non ha figli – non potrebbe applicarsi, dal momento che madre e figlio convivono (cioè rientrano nello stesso stato di famiglia).

Il che significa, per concludere, che anche qualora venisse scelta come residenza familiare quella del marito, la madre si porterebbe appresso, nel nucleo familiare del marito, anche il figlio trentenne.

Insomma, c’è bisogno comunque del cambio di residenza di sua moglie per consentire al figlio trentenne di presentare la DSU/ISEE con riferimento ad un nucleo familiare autonomo, formato da un unico elemento.

14 Marzo 2019 · Annapaola Ferri


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