Notificato pignoramento dello stipendio – Ma nessun accantonamento tramite prelievo in busta paga è stato attivato









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Mi e’ stato notificato atto pignoramento a giugno 2019 sia a me che a datore di lavoro e messo a ruolo il 21/11/2019 a tutt’oggi non è stata trattenuta alcuna somma stipendiale, e nemmeno accantonata dal datore di lavoro. La mia domanda – devono aspettare sentenza del Giudice o altro?

L’articolo 546 del codice di procedura civile dispone che, dal giorno in cui gli è notificato l’atto di pignoramento, il terzo (il datore di lavoro, nella fattispecie) è soggetto, relativamente alle cose e alle somme da lui dovute e nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato della metà, agli obblighi che la legge impone al custode (articolo 543 del codice di procedura civile).

Secondo alcune interpretazioni della norma la notifica del pignoramento determina una sorta di anticipazione (rispetto al momento in cui il giudice decide l’assegnazione) nei riguardi del terzo pignorato degli effetti sostanziali dell’azione esecutiva. Ora, è vero che, quando si tratta di pignoramento dello stipendio, il datore di lavoro potrebbe limitarsi ad un accantonamento del 20% dell’importo netto in busta paga, verificando che la somma delle detrazioni per pignoramenti e cessione del quinto non eccedano il 50% dell’importo netto in busta paga, ma è anche vero che il datore di lavoro, in caso di pignoramento dello stipendio di un proprio dipendente, e dunque di accantonamento solo parziale dell’importo dovuto in busta paga, non è tenuto ad assumere un consulente per capire quanto possa effettivamente accantonare prima della decisione giudiziale (assegnazione).

Conclusione: in alcune realtà aziendali medio piccole, le trattenute per pignoramento dello stipendio potrebbero essere applicate solo dopo che il giudice abbia stabilito la quota percentuale o l’importo da trattenere in busta paga.

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16 Novembre 2019 · Chiara Nicolai

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