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Ho un netto in busta paga di 1950 euro dal quale vengono detratte le seguenti voci: assegno di mantenimento forzoso permanente con decreto del tribunale di 730 euro e cessione del quinto di per 186 euro.
Nel frattempo ho subito un pignoramento ordinario presso il mio datore di lavoro con una trattenuta provvisoria di 194,00 €. Sono in attesa della sentenza.
Il giudice in questo caso accoda per raggiunto limite di soglia minima (50% dello stipendio) o calcola la quota del 20%?
In più volevo sapere se c’erano i presupposti per un annullamento del pignoramento dato che, in attesa del giudizio, il mio datore di lavoro ha applicato il 20% ma è stata superata la soglia del 50% dello stipendio?
A me sembra che la trattenuta provvisoria disposta dal datore di lavoro sia stata applicata nella misura del 10% circa, sullo stipendio considerato al netto degli oneri previdenziali e fiscali ed al lordo delle cessioni del quinto e di eventuali pignoramenti in corso.
Il giudice dovrebbe disporre un pignoramento di 390 euro, ma tutto dipende dalla natura e/o dall’interpretazione che egli darà all’atto che lei genericamente indica come assegno di mantenimento forzoso permanente con decreto del tribunale.
Cercherò di chiarire il concetto, per quanto possibile, nelle righe che seguono.
Nei casi in cui il datore di lavoro sia già destinatario di un ordine diretto di pagamento a favore di terzo destinatario di assegno alimentare, in ossequio a ordinanza presidenziale in sede di separazione, non si deve tenere conto, in sede di assegnazione della somma già vincolata. Ad oggi, infatti, non esiste disposizione che equipari il predetto ordine di pagamento diretto ad un precedente pignoramento o cessione volontaria e limiti quindi la pignorabilità dello stipendio.
Sono due gli aspetti che è opportuno mettere in evidenza:
Insomma, solo per motivazioni di opportunità e giustizia sociale, il giudice potrebbe limitare la somma assegnabile a seguito di pignoramento, sui cui già sussista ordine di pagamento, nella somma massima della metà dello stipendio: ma, mi sembra evidente, anche sacrificando parte dell’assegno di mantenimento.
La ratio è quella, si possa condividere o meno ha poco importanza, per cui un accordo omologato fra coniugi in via di separazione o divorzio, che preveda una assegno di mantenimento pari o superiore a metà della retribuzione netta dell’obbligato non possa comprimere, oltre misura, i diritti di eventuali creditori dell’obbligato.
6 Ottobre 2016 · Ornella De Bellis
Pignoramento stipendio gravato da disposizione di ritenuta su busta paga e da cessione
Mi collego alla risposta avuta in precedenza. Mi spiego meglio.la cessione di 1/5 dello stipendio è avvenuta prima del pignoramento per alimenti. In realtà il giudice tramite accordo transattivo ha disposto ritenuta su busta paga, non ho ricevuto un decreto ingiuntivo. Quindi in questo caso non essendo un pignoramento altri creditori possono aggredirmi e mettersi in coda? ...
Percepisco euro 1250 da lavoratore dipendente: pago mantenimento per figli di 650 euro mensili e mi rimangono 600 euro. In caso di possibile pignoramento dallo stipendio da parte di agenzia entrate e del condominio, equivalente a due volte il quinto, il giudice terrà conto dell'assegno di mantenimento dei figli prevalendolo e lasciandomi il minimo vitale della metà dello stipendio? ...
Mi è stato notificato atto pignoramento a giugno 2019 sia a me che a datore di lavoro e messo a ruolo il 21/11/2019 a tutt'oggi non è stata trattenuta alcuna somma stipendiale, e nemmeno accantonata dal datore di lavoro. La mia domanda - devono aspettare sentenza del Giudice o altro? ...
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