Notifica di un atto – Momento in cui si intende effettuata la notifica per il destinatario

Cartella esattoriale prescrizione e decadenza, notifica cartella esattoriale, notifica per compiuta giacenza












In una vostra risposta di qualche tempo fa si leggeva che la notifica di un atto giudiziario si intende effettuata per il mittente all’invio dell’atto stesso (ai fini della prescrizione) e per il debitore si intende notificato dopo la compiuta giacenza (ai fini del ricorso).

Volevo sapere se esiste un riferimento di legge che regolamenta ciò è se, ai fini della prescrizione di una cartella che mi è arrivata, si può intendere la data riportata sull’avviso MOF recapitatomi dalle poste o se bisogna fare riferimento ad altre date?

La Corte costituzionale, con sentenza 477/2002, ha specificato che il momento di perfezionamento della notifica effettuata a mezzo del servizio postale, viene individuato per il notificante, nella data di consegna dell’atto all’agente notificatore o alle poste (per gli avvocati che si avvalgono della notifica diretta attraverso il servizio postale la data di notifica coincide, invece, con quella di spedizione); per il destinatario, nella data di ricevimento dell’atto attestata dall’avviso di ricevimento, o dopo i dieci giorni di giacenza previsti in caso di temporanea irreperibilità del destinatario.

Anche i giudici della Corte di cassazione, nella sentenza 13970/2004 hanno precisato che … deve ritenersi operante nell’ordinamento vigente un principio generale secondo il quale, qualunque sia la modalità di trasmissione, la notifica di un atto processuale, almeno quando debba compiersi entro un determinato termine, si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell’affidamento dell’atto all’ufficiale giudiziario che funge da tramite necessario del notificante nel relativo procedimento vincolato .

Questi i principi di diritto a cui bisogna attenersi in tema di notifica, senza alcuna possibilità di intendere (o di volere).

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29 Settembre 2016 · Paolo Rastelli