In tema di sanzioni amministrative, la consegna, all'ufficiale giudiziario (o al servizio postale) di un atto successivo al verbale di accertamento, non è idonea ad interrompere il decorso del termine di prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione previsto dall'articolo 28 della legge 689/1981. Infatti, il principio generale, secondo il quale, indipendentemente dalla modalità di trasmissione, la notifica di un atto si intende perfezionata, dal lato del richiedente, con l'affidamento dell'atto all'ufficiale giudiziario (o all'ufficio postale) non si estende all'ipotesi di estinzione del diritto per prescrizione, dal momento che, affinché l'atto produca l'effetto interruttivo del termine prescrizionale, è necessario che lo stesso sia giunto alla conoscenza del destinatario. Va ricordato che la regola della scissione degli effetti della notifica per il notificante e per il destinatario, è stata sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo esclusivo ai termini di decadenza, mentre in ogni altra ipotesi (ad esempio ai soli fini interruttivi dei ...
Notifica diretta della cartella esattoriale - Se effettuata in busta chiusa il destinatario può sempre eccepire un vizio di notifica Com'è noto, la cartella esattoriale può essere notificata con raccomandata A/R tramite invio diretto effettuato da Equitalia (o da un qualsiasi concessionario della riscossione in ambito locale). Se la cartella esattoriale viene inserita in una busta chiusa, tuttavia, la ricevuta di ritorno attesta solo che la busta è stata consegnata al destinatario (oppure ai soggetti abilitati a riceverla) ma non certifica l'integrità del documento che è in essa contenuto e nemmeno la corrispondenza tra l'originale e la copia notificata. Atteso che qualsiasi corrispondenza da inviare con raccomandata A/R viene pesata dall'impiegato delle poste, il destinatario non potrà sostenere di aver ricevuto una busta vuota, specie se il documento ricevuto si compone di più fogli. Ma, potrà sempre affermare di aver ricevuto un atto diverso da quello notificato rendendo viziata, di ...
E' nulla la notifica di un verbale di multa, per infrazione al Codice della strada, consegnato alla madre del destinatario, non nella abitazione di quest'ultimo ma nella abitazione della madre. Secondo i giudici della Corte di cassazione (sentenza numero 7830/15) non basta che la persona cui sia stato consegnato l'atto sia in rapporti di parentela con il destinatario. Deve, invece, trattarsi di persona di famiglia o addetta alla casa del destinatario, di persona cioè a lui legata da un rapporto di convivenza che, per la costanza di quotidiani contatti, dà affidamento che l'atto sia portato a sua conoscenza. Ciò anche se nella relata di notifica viene assegnata alla madre del destinatario la qualifica di convivente, qualora il destinatario dimostri che alla data della consegna dell'atto egli già risiedeva in luogo diverso da quello in cui è stata eseguita la notifica. Una volta affermata l'invalidità della notifica dell'atto presupposto (il verbale ...