Cartelle esattoriali notificate agli eredi collettivamente e impersonalmente [leggi tutto]
In caso di rinotifica agli eredi di cartelle esattoriali riferite al de cuius, effettuata collettivamente e impersonalmente presso l'ultimo domicilio del defunto medesimo, su quale estratto conto "Equitalia" dei soggetti interessati (eredi e defunto) verrà riportata/evidenziata detta rinotifica? Ciò, ovviamente, nell'ipotesi di assenza di comunicazioni all'ADE in merito al domicilio fiscale eletto degli eredi. ...
E' nullo l'avviso d'accertamento non notificato collettivamente agli eredi presso l'ultima dimora del de cuius. L'atto tributario intestato al defunto non può essere direttamente notificato agli eredi che non hanno comunicato all'Agenzia delle Entrate le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale. In difetto della comunicazione, l'avviso di accertamento e la cartella di pagamento devono essere notificati, a pena di nullità, agli eredi “collettivamente e impersonalmente” presso l'ultimo domicilio fiscale del defunto. Questo, in breve, l'orientamento espresso dalla CTR della Puglia, con sentenza 2100/22/14, la quale è stata chiamata ad esprimersi sulla corretta notifica degli atti agli eredi di un contribuente deceduto. Secondo quanto disposto dalla pronuncia in esame, se l'avviso di accertamento è intestato direttamente al de cuius, anziché collettivamente e impersonalmente agli eredi, la notifica effettuata a uno degli eredi è insanabilmente nulla. Come noto, da un punto di vista giuridico, per le obbligazioni di carattere tributario gli ...
Debiti tributari del defunto - Ripartizione fra gli eredi e procedura di notifica [leggi tutto]
Va innanzitutto premesso che in caso di successione di più eredi, per quanto riguarda i debiti acquisiti in vita dal defunto, si determina un frazionamento pro quota ereditaria dell'originario debito. Per l'avviso di accertamento intestato e diretto ad un contribuente deceduto, l'articolo 65 del dpr 600/1973 stabilisce che gli eredi del contribuente hanno l'obbligo di comunicare il decesso ed i propri nominativi, in modo che gli Uffici finanziari possano azionare direttamente nei confronti degli eredi le obbligazioni tributarie, il cui presupposto si sia verificato anteriormente alla morte del contribuente deceduto. Se tale comunicazione viene effettuata, gli atti impositivi devono essere notificati personalmente e nominativamente agli eredi nel domicilio fiscale da costoro comunicato; se, invece, tale comunicazione non viene effettuata, gli atti intestati al contribuente deceduto possono essere notificati nell'ultimo domicilio dello stesso, ma devono essere diretti agli eredi collettivamente e impersonalmente e tale notifica sarà efficace nei confronti degli eredi ...