Debiti tributari del defunto – Ripartizione fra gli eredi e procedura di notifica

Va innanzitutto premesso che in caso di successione di più eredi, per quanto riguarda i debiti acquisiti in vita dal defunto, si determina un frazionamento pro quota ereditaria dell'originario debito.

Per l'avviso di accertamento intestato e diretto ad un contribuente deceduto, l'articolo 65 del dpr 600/1973 stabilisce che gli eredi del contribuente hanno l'obbligo di comunicare il decesso ed i propri nominativi, in modo che gli Uffici finanziari possano azionare direttamente nei confronti degli eredi le obbligazioni tributarie, il cui presupposto si sia verificato anteriormente alla morte del contribuente deceduto.

Se tale comunicazione viene effettuata, gli atti impositivi devono essere notificati personalmente e nominativamente agli eredi nel domicilio fiscale da costoro comunicato; se, invece, tale comunicazione non viene effettuata, gli atti intestati al contribuente deceduto possono essere notificati nell'ultimo domicilio dello stesso, ma devono essere diretti agli eredi collettivamente e impersonalmente e tale notifica sara' efficace nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la predetta comunicazione.

Il rispetto del procedimento di notifica, appena descritto, non costituisce dato puramente formale ma, incidendo sul rapporto tributario, in quanto relativo ad un soggetto deceduto, e' causa di nullità assoluta ed insanabile della notifica e dell'avviso di accertamento.

Così hanno stabilito i giudici della Corte di cassazione nella sentenza 8213/2014.

14 Ottobre 2017 · Giorgio Valli


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