Mi sto separando da mia moglie con la quale siamo sposati in comunione dei beni: abbiamo acquistato un'auto insieme che è intestata a lei ed anche l'assicurazione. In fase di separazione è stato deciso che la macchina resti a me e quindi dovrò fare il passaggio di proprietà. Le mie domande sono: primo caso) Se faccio il passaggio prima della sentenza(quindi mi costerebbe circa 500 euro) e essendo ancora con la stessa residenza e stato di famiglia posso usufruire della legge bersani per ereditare la classe di merito? secondo caso) Se aspetto la sentenza di separazione per fare il passaggio di proprietà(quindi mi costerebbe circa 50euro) ma a questo punto la residenza sarebbe cambiata ed anche lo stato di famiglia ci sarebbe un modo per ereditare la classe di merito dell'assicurazione oppure dovrei iniziare dalla 14? ...
Come è noto la legge Bersani (legge 40/2007) stabilisce che l'impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato. Ma cosa accade, ad esempio, se la moglie, in separazione dei beni, che possiede un veicolo con la classe di merito più favorevole, vende al marito la propria auto? In questa ipotesi, nel caso di trasferimento di proprietà endo familiare nessuna norma obbliga la compagnia di assicurazione ad attribuire all'acquirente la classe di merito già maturata sul veicolo trasferito. Infatti, bisogna ricordare che la legge Bersani può essere applicata solamente nel caso di veicoli che entrano ...
Polizza assicurativa in scadenza e sinistro » Ecco come non retrocedere nella classe di merito Mantenere la stessa classe di merito dopo un sinistro, quando sta per scadere la polizza assicurativa, è possibile? Scopriamo qualche trucchetto. In alcuni casi è possibile procedere al cambio della compagnia assicurativa, se il sinistro è avvenuto fuori del periodo di osservazione. Questo è un "trucchetto" che sfrutta un vuoto legislativo e organizzativo delle compagnie. Talvolta funziona, altre no. Se il sinistro avviene fuori del periodo di osservazione (negli ultimi 60 giorni prima della scadenza della polizza), ovvero dopo l'invio dell'attestato di rischio da parte della compagnia, questo non risulterà su tale attestato, bensì su quello dell'anno successivo. Si può pertanto cambiare compagnia assicurativa per tentare di farlo dimenticare. Se la nuova compagnia non consulta il database nazionale dei sinistri, ma applica semplicemente ciò che vede nell'attestato di rischio, il vostro sinistro sparirà in maniera ...