Polizza RC auto – Conservazione della classe di merito del veicolo nel caso di trasferimenti di proprietà endo familiari
Come è noto la legge Bersani (legge 40/2007) stabilisce che l’impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato.
Ma cosa accade, ad esempio, se la moglie, in separazione dei beni, che possiede un veicolo con la classe di merito più favorevole, vende al marito la propria auto? In questa ipotesi, nel caso di trasferimento di proprietà endo familiare nessuna norma obbliga la compagnia di assicurazione ad attribuire all’acquirente la classe di merito già maturata sul veicolo trasferito.
Infatti, bisogna ricordare che la legge Bersani può essere applicata solamente nel caso di veicoli che entrano a far parte per la prima volta nel parco auto familiare. Questo significa che, per poter trasferire la classe di merito da un’assicurazione per la macchina a un’altra, il veicolo – nuovo o usato – non doveva essere già in possesso di nessuno dei membri dello stato di famiglia (famiglia anagrafica).
L’IVASS (Istituto di Vigilanza delle Assicurazioni) ha provato a limitare le sperequazioni che possono derivare dal trasferimento di proprietà endo familiare, almeno quando tale trasferimento avviene fra persone coniugate (in separazione dei beni perchè per coniugi in comunione il problema di trasferimento di proprietà del veicolo non si pone), unite civilmente o conviventi di fatto.
Con provvedimento 72/2018, all’articolo 7 (Disciplina della classe di classe di merito universale – Regole specifiche) comma 2 sezione c, l’IVASS ha chiarito che, nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto, all’acquirente è attribuita la classe di merito universale (CU) già maturata sul veicolo trasferito. Il cedente la proprietà può conservare la classe di merito maturata sul veicolo ceduto su altro veicolo di sua proprietà o acquisito successivamente ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto.
19 Aprile 2018 · Giovanni Napoletano
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Stai leggendo Polizza RC auto – Conservazione della classe di merito del veicolo nel caso di trasferimenti di proprietà endo familiari • Autore Giovanni Napoletano • Articolo pubblicato il giorno 19 Aprile 2018 • Ultima modifica effettuata il giorno 19 Aprile 2018 • Classificato nelle categorie come ottenere una classe di merito rc auto vantaggiosa, IVASS (ex ISVAP) - Istituto per la Vigilanza sulle ASSicurazioni, tutela consumatori - assicurazione rc auto • Numero di commenti e domande: 6. Richiedi una consulenza gratuita sugli argomenti trattati nel topic seguendo le istruzioni riportate qui.' .
Buonasera,
un chiarimento, sto parlando di un auto, cointestata, a me e a mia figlia ( io primo intestatario) . Classe 1. Cambiando auto vorrei intestarla interamente a mia figlia…… erediterebbe direttamente la mia classe di merito o dovrei operare con una Bersani?
Il contraente di una polizza a copertura della responsabilità civile auto può anche non essere proprietario o comproprietario del veicolo. Tuttavia la classe bonus-malus indicata sull’attestato di rischio si riferisce al proprietario o comproprietario del veicolo e non al contraente.
Quindi, intestando esclusivamente a sua figlia la proprietà dell’auto, per mantenere la classe di merito assegnata al precedente comproprietario (il padre), bisogna necessariamente far ricorso alla cosiddetta legge Bersani (legge 40/2007) che consente di ottenere la stessa classe di merito assegnata ad un familiare stabilmente convivente nel nucleo familiare.
Mia moglie può editare da me la mia classe di merito ?
Certamente.
Buonasera mi sto separando da mia moglie con la quale siamo sposati in comunione dei beni.
Abbiamo acquistato un’auto insieme che è intestata a lei ed anche l’assicurazione. In fase di separazione è stato deciso che la macchina resti a me e quindi dovrò fare il passagio di propietà.
Le mie domande sono:
1 caso)Se faccio il passaggio prima della sentenza(quindi mi costerebbe circa 500 euro) e essendo ancora con la stessa residenza e stato di famiglia posso usufruire della legge bersani per ereditare la classe di merito?
2caso)Se aspetto la sentenza di separazione per fare il passaggio di proprietà(quindi mi costerebbe circa 50euro) ma a questo punto la residenza sarebbe cambiata ed anche lo stato di famiglia ci sarebbe un modo per ereditare la classe di merito dell’assicurazione oppure dovrei iniziare dalla 14?
L’articolo 7, comma 2, lettera (c) del provvedimento 72/2018 IVASS dispone che nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto, all’acquirente è attribuita la classe di CU già maturata sul veicolo trasferito.
Ricordiamo che la classe di merito Bonus/Malus è un valore che viene attribuito a ciascun assicurato in funzione della propria sinistrosità e che al fine di comparare le polizze delle diverse compagnie, e favorire così la trasparenza e la concorrenza del mercato assicurativo, l’ISVAP (oggi IVASS) nel 2005 ha previsto le classi di merito universali o CU.
Va ricordato, inoltre, che dopo la separazione personale in sede giudiziale, due soggetti restano comunque coniugati (ciascuno dei due viene indicato come coniuge legalmente separato) fino ad una eventuale successiva sentenza di divorzio.