Omesso versamento imposta di registrazione annuale del contratto di locazione – Ci risiamo


La questione è già stata affrontata, e certo la risposta al problema non può cambiare se il quesito viene riproposto giorni dopo, a normativa invariata





Sono titolare di un contratto di affitto ad uso abitativo: alla scadenza annuale della registrazione contratto ho versato la mia metà quota tramite bonifico con la mensilità affitto. Nel 2022 (novembre) non ho effettuato il versamento della quota a me spettante poiché c’è stato un cambiamento del locatore-proprietario. In questo mese ho fatto un accertamento sull’AdE e mi è stato riferito che il versamento non è stato effettuato; ma può essere ancora versato con un “ravvedimento operoso” onde evitare sanzioni, avvisandomi però che non è certo che il nuovo locatore paghi la metà; caso sanzione verrebbe notificata ad entrambi. Il quesito che vorrei chiedere è questo: posso versare la mia metà con la mensilità di febbraio ed estinguere la mia pendenza? ovvero qualora dovessi versare per intero il pagamento posso detrarlo direttamente dall’importo dell’affitto senza preavviso al locatore? può l’omesso versamento della mia quota incidere negativamente al contratto di locazione quale sorta di “morosità contrattuale”? poiché il versamento a pari quote è indicato nello stesso.

La questione è già stata ampiamente affrontata qui, e certo la risposta allo stesso problema non cambia se il quesito viene riproposto 19 giorni dopo, a normativa invariata.

Abbiamo già detto che ai sensi dell’articolo 1292 del codice civile l’obbligazione è in solido e forse servirà approfondire il concetto di obbligazione in solido: l’obbligazione è solidale quando più soggetti debitori, in questo caso conduttore e locatore dell’appartamento, sono obbligati alla corresponsione della medesima prestazione (l’imposta di registro del contratto di locazione) nei confronti del creditore (l’Agenzia delle Entrate).

Il vantaggio per il creditore di una obbligazione solidale è che egli potrà richiedere l’intero adempimento della obbligazione a ciascun debitore, e l’adempimento libera anche gli atri condebitori rimasti inadempienti.

Una volta che il conduttore abbia deciso di adempiere all’obbligo solidale pagando per intero l’imposta con ravvedimento operoso, qualora il locatore non accettasse di decurtare dal canone di locazione la quota dell’imposta a suo carico, il conduttore potrà agire in sede legale, nei confronti del locatore, per ottenere la restituzione della metà di quanto versato con F24, ovvero della metà dell’importo necessario alla registrazione del contratto di locazione: naturalmente sempre che riesca a dimostrare che l’accordo era quello di pagare a metà l’imposta (chi e in che misura deve sobbarcarsi l’onere del pagamento dell’imposta di registro è un aspetto regolato, di solito, da apposita clausola del contratto di locazione).

Quello che sicuramente non si può fare, se non a rischio di essere considerati morosi per insufficiente versamento di uno o più canoni di locazione è decurtare unilateralmente la metà dell’imposta versata da quanto mensilmente pattuito e dovuto al conduttore.

Forse converrà accordarsi prima con gli eredi del vecchio locatore defunto, ricordando loro che c’è questa imposta in sospeso e che si può procedere con ravvedimento operoso per evitare future sanzioni.

11 Gennaio 2023 · Piero Ciottoli


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