Mancato rimborso del prestito da parte del coniuge in comunione dei beni – Pignoramento pensione e conto corrente del coniuge non debitore

Il coniuge non debitore in comunione dei beni risponde fino al 50% del debito contratto dal coniuge debitore












Sono una pensionata in comunione di beni: mio marito ha appena ricevuto diffida a pagare da parte di Compass per un prestito non restituito di 11 mila euro, volevo chiedere se possono rivalersi anche su di me che non ho firmato nulla.

Poi volevo chiedervi (ho spostato i miei pochi risparmi di 5000 euro su un conto di un mio figlio che vive in altra città), mettiamo che pignorino suo e mio conto postale e non trovano nulla se mi verrà pignorato il mio stipendio con rata, una volta iniziata pratica di pagamento potrò rimettere su mio conto i soldi o potranno sempre ancheprendersi quello che depositerò ?
Vi ringrazio moltissimo

Il coniuge non debitore in comunione dei beni risponde fino al 50% del debito contratto dal coniuge debitore, a meno che non riesca a dimostrare che i soldi del prestito sono stati impiegati dal coniuge debitore per acquistare beni e servizi ad esclusivo uso personale.

Il creditore del coniuge debitore può pignorare la pensione del coniuge non debitore per soddisfare la metà dell’importo da quest’ultimo non rimborsato.

Talvolta il creditore del coniuge debitore procede dapprima al pignoramento del conto corrente del coniuge non debitore in comunione dei beni nel tentativo di ottenere soddisfazione per la metà del credito vantato e poi procede, per recuperare l’eventuale credito residuo, al pignoramento della pensione presso INPS, per la parte che eccede il minimo vitale, della pensione del coniuge non debitore.

Dopo il pignoramento della pensione, il coniuge non debitore può depositare la pensione al netto della trattenuta su un proprio conto corrente, senza timore di subire un ulteriore pignoramento del conto corrente azionato dal medesimo creditore.

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4 Marzo 2022 · Simone di Saintjust