Mancanza della forma scritta di un contratto per carta revolving






Diversi anni addietro, a seguito di un finanziamento finalizzato, mi è stata consegnata una carta revolving, che ho indiscutibilmente utilizzato, ultimamente, non trovando tra la documentazione il contratto e relativo documento di sintesi, ho richiesto alla finanziaria la copia conforme.

Mi è stato inviata la copia del contratto del finanziamento per il bene acquistato, compilato a mano dall’esercente, nel quale non c’è indicazione di luogo e data della stipula, nello stesso documento è riportato che è previsto l’erogazione di una carta revolving la quale sarà regolato da condizioni indicate tra i vari punti del contratto, che quindi resta unico per il finanziamento e per la carta.

Rispondo alla finanziaria, che devo ammettere è abbastanza veloce nei riscontri, facendo notare che a mio avviso di non avere ricevuto il contratto conforme e documento di sintesi come richiesto, dopo qualche giorno, ricevo, senza richiederlo, l’estratto conto cronologico dei movimenti della carta, tante pagine in fronte retro, dove in testa è riportato quanto capitale negli anni sarebbe stato erogato, ma non quanto rimborsato e quanti interessi pagati, rispondo, ringraziando per quanto inviato, ma che ancora non ho ricevuto quanto vorrei: il contratto conforme della carta revolving.

Nel giro di ventiquattro ore, ricevo tramite una PEC della finanziaria, una lettera con la quale, la faccio breve, quanto da me ricevuto conferma la piena efficacia del contratto, e nel contempo apprendo la data in cui è stato attivato lo stesso, il 12-12-1992.

Tra le varie parti della lettera, apprendo, che per la finanziaria, la mia richiesta di ricevere il documento viene ritenuta come contestazione e poi di seguito tutta una serie di considerazioni sul mio comportamento che hanno di fatto confermato l’accettazione del rapporto finanziario.

Concludo con quanto segue, ho letto che esistono diversi casi nella giurisprudenza, che ha dichiarato nulli questo tipo di contratti per difetto nella mancanza della forma scritta, in quanto non esiste per le stesse un contratto “slegato” dal finanziamento finalizzato, se ho capito bene, il debitore, nel caso di accoglimento, ha dovuto giustamente restituire il capitale usato ma aggravato solo dagli interessi legali, che penso siamo meno dell’ uno per cento, mi sembra che l’Arbitro Bancario Finanziario, possa esprimersi per i rapporti iniziati dopo il 2006, chiedo, per tutti quelli precedenti, esiste una data di “prescrizione”, che non permetta di presentare ad esempio in caso di un decreto ingiuntivo, di tentare la contestazione?

Non può contestare la presunta assenza della forma scritta di un contratto concluso nel 1992, al momento in cui è stato sottoscritto l’acquisto del bene con finanziamento tramite carta revolving.

Può senz’altro contestare, invece, innanzi all’Autorità Giudiziaria Ordinaria, l’applicazione di interessi anatocistici per gli ultimi dieci anni a partire dal momento in cui avvierà la controversia giudiziale.

Così come, in caso di un eventuale decreto ingiuntivo nei suoi confronti, disposto dal giudice su richiesta del creditore, potrà esperire opposizione eccependo l’applicazione di interessi ultralegali inclusi nel calcolo della somma ingiunta.

Sempre per contestare l’applicazione di interessi anatocistici, ma solo a partire dal gennaio 2009, potrà rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario se, e solo se, la finanziaria risulta inclusa in uno degli elenchi riportati in questa pagina.

14 Dicembre 2018 · Simone di Saintjust


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