La Centrale Rischi privata CRIF e quella pubblica CR della Banca d’Italia – ricorso all’ABF?

In presenza di eventi rilevanti e di riapertura della segnalazione nella CRIF, essa non può comunque restare visibile 5 anni dopo la chiusura del contratto












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rispondo ai dubbi dello staff :
“Due sono le cose che non quadrano nella sua esposizione dei fatti: la banca, in presenza di violazioni contrattuali, può chiudere il rapporto di conto corrente unilateralmente, non ha bisogno del consenso del cliente” infatti anche se la banca nel 2015 e 2020 per due volte mi ha inviato raccomandata con recesso dal conto non ha provveduto a chiuderlo, chiudendolo solo a novembre 2022 con transazione saldo e stralcio.

“Il suggerimento è di effettuare visure sia in CRIF che in CR: in CRIF non dovrebbero essere censite posizioni a suo nome, in CR, invece, fino al novembre 2025 dovrebbe essere censita una posizione negativa con a latere annotazione di rimborso a saldo stralcio effettuato nel novembre 2022.” Nella CRIF risulta ancora nel segmento “PRESENZA EVENTI RILEVANTI” LA VOCE sofferenza al legale aggiornata a NOVEMBRE 2022, mentre in CR come da copione aspetterò i 3 anni canonici.

Secondo voi posso fare reclamo presso l’ABF?

In riferimento a questa discussione, prima di effettuare ricorso all’ABF che è la strada migliore rispetto all’avvio di una causa civile, ricordiamo che è necessario presentare formale reclamo alla CRIF ed attendere la loro risposta per almeno un mese.

Riteniamo che l’evento rilevante per la riapertura della segnalazione sia stato proprio il raggiungimento dell’accordo a saldo stralcio raggiunto con il creditore, obbligato a rinnovare per legge la segnalazione in CR (Centrale Rischi della Banca d’Italia) e a riaprire, da contratto di adesione, quella nella CRIF, Sistema di Informazione Creditizia (SIC) a cui il creditore aderisce, invece, volontariamente.

Ebbene, nel reclamo formale alla CRIF, da presentare rigorosamente con raccomandata AR, va specificato che è vero, il creditore può riaprire la segnalazione in presenza di eventi rilevanti quali il rimborso a saldo stralcio del credito rimasto insoddisfatto, ma:

  1. la segnalazione riaperta deve contenere l’annotazione a margine circa l’intervenuto accordo di chiusura a saldo stralcio della posizione debitoria;
  2. la segnalazione riaperta non può restare visibile, comunque decorsi anni 5 (cinque) dalla chiusura del contratto risalente al 31 dicembre 2015.

Siamo ragionevolmente convinti che la CRIF cancellerà volontariamente la cancellazione della segnalazione di cui si discute una volta pervenutole il reclamo.

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18 Gennaio 2023 · Ornella De Bellis

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