Studente non autonomo ai fini delle prestazioni universitarie e non convivente con i propri genitori a cui costoro non intendono fornire informazioni necessarie alla corretta compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) finalizzata al calcolo dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente per l’Università (ISEEU)


Se lo studente non è autonomo e non convive con i propri genitori, questi sono tenuti a fornirgli le informazioni necessarie per la compilazione della DSU





Qualche giorno fa avevo chiesto delucidazioni in merito alla mia situazione di studente 35 enne, percettore di RDC, con ISEE universitario ottenuto senza i requisiti per l’autonomia. Ribadisco che si è trattato di un errore del CAF, sebbene la legge non ammetta ignoranza da parte del sottoscrivente: per il CAF avevo tutti i requisiti per quel tipo di ISEE, pur non avendo un lavoro.

A questo punto chiedo: è possibile chiedere all’università di essere inserito nella tassazione massima e di non considerare l’isee presentato? Sarà difficilissimo per me pagare l’importo, ma sarebbe ancora più difficile pagare una multa.

Purtroppo non mi è possibile correggere l’ISEE perché i miei genitori non mi hanno autorizzato a inserire il loro ISEE per essere attratto nel loro nucleo di famiglia.

Il nucleo familiare di origine , ed in particolare i genitori del figlio studente, non possono rifiutare di fornire al figlio studente ancora a carico fiscale, ma non convivente, il numero di protocollo della DSU da essi presentata all’INPS o le informazioni necessarie a compilare i fogli componenti per mamma e papà per il calcolo dell’ISEEU.

Il figlio studente, per rimediare, potrà rivolgersi agli uffici del Comune di residenza preposti ai Servizi Sociali, lamentando l’accaduto con una dichiarazione di atto notorio, riferendo per iscritto che fra lo scrivente ed i componenti del nucleo familiare di origine non sussistono da tempo, ormai, rapporti di ordine affettivo ed economico, tanto è vero che i genitori rifiutano di fornire al figlio studente le informazioni necessarie ad una corretta compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) finalizzata al calcolo dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente per l’Università (ISEEU).

Il dirigente dell’ufficio preposto ai Servizi Sociali disporrà gli accertamenti opportuni, da effettuare anche con l’ausilio della Polizia Municipale.

Al termine dell’accertamento, il cui esito dovrà essere notificato al richiedente, lo studente otterrà il numero di protocollo della DSU/ISEE dei propri genitori oppure l’attestato di inesistenza di rapporti affettivi ed economici con i propri genitori. Nel primo caso potrà presentare DSU/ISEEU riferita ad un nucleo familiare che comprenda lo studente ed il nucleo familiare di origine: nel secondo caso, potrà presentare DSU/ISEEU come se fosse uno studente autonomo (nucleo familiare senza genitori non conviventi con lo studente) ai fini delle agevolazioni per le tasse universitarie: il che sarebbe una manna dal cielo sia per il diritto al Reddito di Cittadinanza per gli anni in cui è stata presentata DSU/ISEEU sia per gli anni in cui lo studente avesse fruito di agevolazioni fiscali per la frequenza ai corsi universitari.

In altre parole, se i genitori dello studente, contattati dai Servizi Sociali o dalla polizia municipale, dichiarassero di aver interrotto qualsiasi rapporto con il figlio studente (e ciò fosse confermato da fatti circostanziali), il figlio studente conserverebbe ogni diritto, da fine 2020 ad oggi, sia per accedere al beneficio del reddito di cittadinanza sia per ottenere le agevolazioni fiscali per la frequenza dei corsi universitari.

Per verificare la possibilità di rinunciare ai benefici di legge e versare le tasse universitarie senza agevolazioni bisogna chiedere alla segreteria amministrativa di Ateneo, dal momento che ogni Ateneo si attiene al proprio regolamento: in ogni caso temo che, per procedere alla necessarie modifiche della situazione fiscale, verrebbe richiesto l’attestato di integrazione.

A tale proposito, peraltro, lo studente che autonomamente integrasse, con pagamenti effettuati tramite bollettino postale o bonifico bancario, la differenza fa tariffa piena e tariffa agevolata, si tutelerebbe da qualsiasi azione per il recupero dell’indebito derivante dall’eventuale successivo accertamento dell’assenza dei requisiti previsti per la fruizione delle agevolazioni universitarie.

Per finire, in riferimento al suo ribadire che si è trattato di un errore del CAF, noi continuiamo a ribadire che è errore del CAF solo ciò chè è possibile dimostrare essere un errore del CAF: c’è chi ha dovuto rinunciare per anni di benefici di ogni tipo a cui avrebbe avuto diritto per incompetenza degli addetti alla compilazione delle DSU/ISEE nei CAF: lei non è stato la prima e non sarà l’ultima vittima di un errore commesso dal CAF. Purtroppo si tratta di un rapporto fiduciario ed il richiedente DSU/ISEE dovrebbe capire a volo se può fidarsi di chi lo assiste. Il suggerimento pratico da adottare in futuro è quello di affidarsi a Patronati (il patronato è tenuto a seguire il cittadino nelle pratiche legate alla previdenza o alle DSU/ISEE, nelle istanze per ottenere le indennità versate dallo Stato, come i bonus erogati in questo periodo, oppure alla Naspi) e non ai CAF (Centro di Assistenza Fiscale) che, come indica la denominazione estesa, dovrebbe erogare solo assistenza fiscale (dichiarazione dei redditi), anche considerando che l’Agenzia delle Entrate, ormai, distribuisce autorizzazioni ad esercitare attività di CAF ai classici “cani e porci”.

22 Marzo 2023 · Genny Manfredi


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