Studenti coniugati senza reddito – Quale nucleo familiare per l’ISEE Università?


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Ho 24 anni, non lavoro e ho la residenza presso l’abitazione dei miei genitori: dal prossimo mese sarò però sposata. Fino allo scorso anno usavo l’isee dei miei genitori, ora che sarò sposata non so quale ISEE dovrò utilizzare tenendo conto che anche lui è uno studente che non ha reddito e come me è a carico dei suoi genitori.

Si potrà mantenere l’Isee dei propri genitori o una volta sposati lui farà parte del mio nucleo familiare quindi dovrà utilizzare l’Isee del mio nucleo familiare o viceversa io del suo nucleo familiare?

Ai sensi dell’articolo 8 comma 2 del DPCM 159/2013 lo studente universitario, ancorché coniugato, è considerato autonomo qualora si verifichino (entrambe) le condizioni seguenti:

a) residenza fuori dall’unita’ abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un membro della famiglia anagrafica di origine;

b) presenza di una adeguata capacita’ di reddito (attualmente 6500 euro lordi annui)

Ne consegue che per il caso prospettato, e ai soli fini della Dichiarazione Sostitutiva Unica per l’Università (DSU/ISEEU), ciascuno dei due studenti dovrebbe essere attratto nel nucleo familiare di origine (escludendo l’altro coniuge e/o eventuali figli).

Tuttavia, nel caso in cui, considerando anche i redditi del coniuge, siano soddisfatte le due condizioni di autonomia, lo studente non deve essere attratto al nucleo dei genitori. in tale ipotesi l’INPS ritiene possibile far riferimento, nella DSU ai fini ISEEU, al solo nucleo familiare che lo studente ha formato con il proprio coniuge (compilando coerentemente il Quadro A senza inserire nel quadro C anche i dati della DSU del genitore).

L’interpretazione autentica dell’articolo 8 comma 2, del DPCM 159/2013 è stata fornita dall’INPS nella FAQ MB2_10 del 14 ottobre 2015.

23 Maggio 2017 · Ornella De Bellis

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