Isee di soggetto under 26 che non percepisce reddito e non ha rapporti economici ed affettivi con la famiglia originaria con la quale non convive


La legge non prevede l’accertamento di inesistenza di rapporti affettivi ed economici fra genitori e figli maggiorenni non conviventi





Ho 21 anni, sono disoccupato e vorrei fare ISEE da solo per usufruire di alcuni benefici: non ho più rapporti con la mia famiglia di origine e da due anni mi sono trasferito in diversa residenza, in altra città, lontano da loro. Vivo di lavori saltuari che non mi hanno mai permesso di raggiungere la soglia reddituale per essere considerato nucleo indipendente. Vorrei chiedere come procedere per ottenere una decisione del giudice attestante la totale estraneità affettiva ed economica tra me e la mia famiglia di origine.

L’articolo 7 comma 1 lettera (e) del DPCM (Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede l’accertamento dell’estraneità di rapporti affettivi ed economici fra figlio e genitori solo quando il figlio è un minore e la madre convivente con il minore non riesce ad ottenere dal padre non convivente con il minore informazioni per poter compilare correttamente la DSU/ISEE per l’accesso alle prestazioni sociali riservate ai minorenni (DSU/ISEE minorenni).

Solo in alcuni uffici preposti ai Servizi Sociali l’accertamento dell’inesistenza dei rapporti economici ed affettivi fra figli e genitori non conviventi può essere esteso per consentire l’accesso alle prestazioni sociali ordinarie (DSU/ISEE ordinario) e a quelle relative alla frequenza dei corsi universitari (DSU/ISEE per l’Università).

In tal caso e se l’ufficio preposto ai Servici sociali ritiene ammissibile l’istanza, l’interessato può chiedere l’accertamento dell’inesistenza di rapporti affettivi ed economici con i genitori non conviventi sulla base di una propria dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Al termine dell’indagine, condotta anche con l’ausilio della polizia municipale, il dirigente dell’ufficio preposto ai servizi sociali potrà accertare, documentalmente, l’estraneità di rapporti economici ed affettivi fra l’istante ed i propri genitori consentendo la compilazione della DSU/ISEE con riferimento al nucleo familiare che esclude entrambi i genitori anche se il dichiarante non convivente con i propri genitori non produce reddito sufficiente per essere considerato economicamente autonomo dalla famiglia originaria.

14 Aprile 2023 · Genny Manfredi


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