Genitori divorziati e padre risposato – Quali valori inserire ai fini ISEEU per la mia domanda di borsa di studio?


ISEEU - ISEE per Università, nucleo familiare ISEE ISEEU e famiglia anagrafica, redditi e patrimonio del nucleo familiare ISEE





Sono uno studente universitario e sto avendo dei problemi sul capire quali valori inserire ai fini ISEEU per la mia domanda di borsa di studio.

I miei genitori sono divorziati, mio padre è sposato con un’altra donna e versa assegni periodici a mia madre.

In tale caso l’ISEE ordinario corrisponde o no con l’ISEEU?

Io sono in possesso sia del valore ISEE ordinario sia del valore con genitore aggregato.

Non so, però, quale valore devo inserire.

In merito alla quantificazione del valore Isee ed Iseeu, se i genitori non sono coniugati tra di loro ed uno di essi non è presente nel nucleo familiare si applicano alcune regole particolari.

Il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l’altro genitore e che abbia riconosciuto il figlio, ai soli fini ISEEU, si considera facente parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non sia effettivamente assente dal nucleo stesso a causa del verificarsi di situazioni tassativamente indicate nella norma di seguito specificate:

  1. il genitore risulti coniugato con persona diversa dall’altro genitore;
  2. il genitore risulti avere figli con persona diversa dall’altro genitore;
  3. sia stato stabilito con provvedimento dell’autorità giudiziaria il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;
  4. sussista esclusione dalla potestà sui figli o sia stato adottato, ai sensi dell’articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
  5. risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici.

Per le ipotesi in cui non ricorrano i casi descritti alle lettere c), d), e) ma ricorra una delle fattispecie di cui alle lettere a) e b) l’ISEE per l’Università (ISEEU) tiene conto della situazione economica di tale genitore, ed è prevista una particolarità di calcolo dell’ISEEU. In tali due situazioni, infatti, si tiene conto, ai fini del calcolo dell’ISEEU, del reddito e del patrimonio del genitore non convivente che abbia formato un nuovo nucleo familiare nonché della scala di equivalenza di tale nuovo nucleo. In tale ipotesi, si integra quindi l’ISEE del nucleo dello studente con una componente aggiuntiva calcolata, sulla base della condizione economica del genitore non convivente;

Se ricorrono le ipotesi di cui alla lettera c), d), e), il genitore non convivente, non coniugato con l’altro genitore, non rientra nel nucleo del figlio studente, dunque non rileva ai fini del calcolo dell’ISEE minorenni e pertanto quest’ultimo coincide con l’ISEE ordinario.

Come già accennato, se i genitori dello studente sono coniugati tra loro, l’ISEEU coincide con l’ISEE ordinario (nel senso che il nucleo familiare coincide con la famiglia anagrafica) e si applicano, pertanto, le regole ordinarie.

Oltre ai casi dei genitori coniugati tra loro, vi sono poi altri casi in cui l’ISEEU coincide con l’ISEE ordinario e sono le ipotesi in cui i genitori dello studente sono conviventi, separati legalmente o divorziati tra loro. In tutti questi casi, quindi, si applica l’ISEE ordinario alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario.

Quindi, riassumendo:

  • L’ISEEU, non coincide con l’ISEE ordinario (nel senso che il nucleo familiare non coincide con la famiglia anagrafica), ma tiene conto del genitore non convivente nei casi descritti ai punti a) e b). In tali circostanze rileva la situazione economica del genitore non convivente con lo studente, non già come se fosse componente del nucleo, ma con il meccanismo della componente aggiuntiva;
  • l’ISEEU coincide invece con l’ISEE ordinario (nel senso che il nucleo familiare coincide con la famiglia anagrafica) nei casi di genitori tra loro conviventi, coniugati, separati legalmente o divorziati ed anche di genitori non coniugati tra loro, quando il genitore non convivente nel nucleo dello studente si trovi in una delle situazioni descritte alle lettere c) d) e).

Per le sole prestazioni connesse ai corsi di dottorato di ricerca è possibile scegliere un nucleo ristretto (formato esclusivamente dallo stesso studente, dal coniuge, dai figli minorenni, nonché dai figli maggiorenni fiscalmente a carico ai fini Irpef, escludendo pertanto altri eventuali componenti la famiglia anagrafica).

Dunque, concludendo, è possibile dire che nel suo caso si presenta più di un’opportunità.

Il consiglio è di optare per la condizione più favorevole, determinata dalla corresponsione di assegno di mantenimento per i figli effettuata dal genitore non coniugato e con il figlio non convivente, escludendo dal nucleo familiare di riferimento per l’ISEEU suo padre.

In questo caso il nucleo familiare ai fini ISEE coincide con il nucleo familiare ai fini ISEEU.

17 Ottobre 2017 · Gennaro Andele


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