Dichiarazione Sostitutiva Unica ISEE corrente 2020 – Sotto quali condizioni la si può presentare?





DSU - ISEE corrente, DSU - ISEE e nucleo familiare coniugi





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Quest’anno devo rinnovare l’Isee perché percepisco i Reddito di Cittadinanza: siccome nel 2019 per ricevere il massimo importo, feci anche l’isee corrente (ci rientravo perché avevo perso il lavoro nei 18 mesi precedenti alla DSU di riferimento), ora vorrei sapere quali sono i requisiti di accesso per l’isee corrente 2020.

Premetto che a Marzo 2018 ho perso la NASPI, infatti come reddito da inserire in DSU c’è solo questo. Dopo l’accettazione da parte dell’INPS dell’Isee 2020, posso richiedere l’Isee corrente cosi da aumentare l’importo del RDC?

Per poter richiedere, nel 2020, l’ISEE corrente, sarà sufficiente che si sia verificata una soltanto delle due condizioni di seguito riportate:
1) una variazione della situazione lavorativa, per almeno un componente del nucleo familiare, consistente in:

  1. lavoratori dipendenti a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell’attività lavorativa o una riduzione della stessa;
  2. lavoratori dipendenti a tempo determinato ovvero impiegati con tipologie contrattuali flessibili, che risultino non occupati alla data di presentazione della DSU, e che possano dimostrare di essere stati occupati nelle forme di cui alla presente lettera per almeno 120 giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro;
  3. lavoratori autonomi, non occupati alla data di presentazione della DSU, che abbiano cessato la propria attivita’, dopo aver svolto l’attivita’ medesima in via continuativa per almeno dodici mesi.

2) una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo superiore al 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell’ISEE calcolato ordinariamente.

Tali variazioni devono essere avvenute posteriormente al primo gennaio dell’anno di riferimento del reddito (secondo anno precedente alla presentazione della DSU) considerato nell’ISEE ordinario di cui si chiede la sostituzione con l’ISEE corrente. Quindi, ad esempio, per le dichiarazioni presentate dal primo gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, la variazione della situazione lavorativa deve essere intervenuta dopo il 1° gennaio 2018.

La situazione reddituale dell’ISEE corrente verrà calcolata sulla base dei redditi degli ultimi due mesi (che saranno moltiplicati per sei) oppure sulla base degli ultimi dodici mesi (se l’interruzione del rapporto di lavoro è intervenuto da più di dodici mesi).

Viene inoltre introdotta anche la possibilità di presentare l’ISEE corrente nel caso in cui per almeno un componente si verifichi un’interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e/o indennitari, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF.

Anche l’interruzione del trattamento deve essere intervenuta posteriormente al primo gennaio dell’anno di riferimento del reddito (secondo anno precedente alla presentazione della DSU) considerato nell’ISEE ordinario di cui si chiede la sostituzione con l’ISEE corrente. Quindi, ad esempio, per le dichiarazioni presentate dal primo gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, l’interruzione del trattamento deve essere intervenuta dopo il 1° gennaio 2018.

La situazione reddituale dell’ISEE corrente verrà calcolata sulla base dei redditi degli ultimi due mesi (che saranno moltiplicati per sei) oppure sulla base degli ultimi dodici mesi (se l’interruzione del trattamento previdenziale, assistenziale e/o indennitario è intervenuto da più di dodici mesi).

Concludendo: non avendo più percepito l’indennità di disoccupazione NASpI a partire da aprile 2018 (variazione percentuale della situazione reddituale pari al -100%), potrà presentare l’ISEE corrente.

STOPPISH

20 Gennaio 2020 · Roberto Petrella

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