Iscrizione nella Centrale Rischi di Intermediazione Finanziaria (CRIF) dell’amministratore di società a responsabilità limitata

Bisogna verificare se l'amministratore di srl sia censito nella Centrale Rischi (CR) della Banca d'Italia












Dopo aver effettuato una transazione a saldo e stralcio con una finanziaria, ritrovo una doppia iscrizione in crif: come società e come privato in qualità di amministratore. Chiedo se sia legale che le responsabilità di una srl che per cause di forza maggiore si è ritrovata a dover transare un suo debito, ricadano in forma privata anche sul suo amministratore. Dov’è la responsabilità limitata? Non ho commesso nessuna frode o bancarotta, semplicemente ho pagato in forma ridotta il debito della società. Chiedo chiarimenti.

Le suggeriamo di verificare che il nominativo della srl e dell’amministratore non risultino censiti mensilmente anche nella Centrale Rischi (CR) della Banca d’Italia: il problema potrebbe nascere dal fatto che l’accordo transattivo a saldo stralcio sia stato perfezionato senza alcun riferimento all’articolo 1236 del codice civile, in cui il creditore dichiara esplicitamente di rinunciare alla differenza fra l’importo originariamente dovuto dal creditore e l’importo corrisposto in base all’accordo transattivo a saldo stralcio raggiunto. In ogni caso, anche qualora non ci fossero problemi di censimento mensile di società ed amministratore nella CR per il debito non rinunciato da parte del creditore, la segnalazione permane per 36 mesi dopo la regolarizzazione a saldo stralcio.

La responsabilità limitata opera nei confronti dei soci, nel senso che, dopo la liquidazione della società, essi rispondono al massimo, entro i limiti della quota societaria loro imputabile. Non per l’amministratore che è responsabile della richiesta del prestito (in quanto autorizza l’istanza di accesso al credito) e, pertanto, dovrebbe curare, innanzitutto, nel corso della gestione societaria corrente, il rimborso del dovuto prima di distribuire eventuali dividendi ai soci o effettuare accantonamenti.

Causa di forza maggiore o no, l’amministratore non può trincerarsi dietro la responsabilità limitata riservata ai soci, ma se chiede un prestito deve impegnarsi a fare in modo che il prestito venga rimborsato dalla società. Se valuta che il rimborso potrebbe essere messo a rischio dall’andamento aziendale, deve astenersi dal richiedere il finanziamento (per la srl non ci sarebbero rilevanti danni di immagine e reputazionali dal momento che morto un papa, se ne può fare un altro, senza insormontabili problemi).

Infine, vale la pena di riflettere su un aspetto: nella CRIF viene censito un amministratore che, comunque, seppure in ritardo e in modalità saldo stralcio, è riuscito ad accordarsi e soddisfare il creditore: non si tratta, a pensarci bene, di un dato, in evidenza, del tutto negativo.

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1 Dicembre 2021 · Ornella De Bellis