Prima di passare alla trattazione del richiamo di un assegno bancario o postale privo di copertura, ci sembra utile ricordare che per traente si intende il soggetto che emette l'assegno; la banca trattaria è la banca presso la quale è intrattenuto il rapporto di conto corrente da cui devono essere prelevati i fondi per il pagamento dell'assegno al beneficiario (o portatore, in caso di assegni trasferibili); la banca negoziatrice è la banca alla quale il beneficiario consegna l'assegno con delega all'incasso conferita con la girata per incasso o per procura, così come previsto dall'articolo 26 del regio decreto 1736/1933 (legge assegno). Il richiamo del titolo da parte della banca negoziatrice presuppone, ovviamente, che il cliente della stessa (beneficiario o portatore dell'assegno) abbia revocato la procura ad incassarlo (previo accordo intervenuto con il traente). Sull'idoneità del richiamo ad impedire l'iscrizione in CAI la giurisprudenza non esprime orientamenti univoci. Secondo parte della ...
Per errore ho rilasciato un assegno di un conto estinto per pagare un debito di una società: La banca era la stessa e non pensavo di avere altri libretti in giro. Il giorno stesso che la banca mi ha segnalato la cosa ho effettuato un bonifico veloce e in un paio di ore la controparte aveva i soldi sul conto, immediatamente ha fatto richiamare l'assegno dalla sua banca, ma la mia non avendo visto il richiamo pe via telematica lo ha mandato in protesto. Il giorno dopo alle 8.00 lo vedeva. Ho fatto istanza alla camera di commercio per togliere il protesto, ma vorrei sapere se c'è modo di non avere la segnalazione CAI (Centrale di Allarme Interbancaria). ...
Assegno postdatato - Quando la revoca di sistema è successiva a quella di compilazione [leggi tutto]
L'assegno, bancario o postale postdatato, non diversamente da quello regolarmente datato, deve considerarsi venuto ad esistenza come titolo di credito e mezzo di pagamento al momento stesso della sua emissione, che coincide con la data indicata sul titolo. Ne discende che se l'assegno risulta presentato all'incasso dal beneficiario, sulla base di un accordo di negoziazione differita, dopo una eventuale revoca ad emettere assegni disposta nei confronti del traente, l'assegno può essere legittimamente protestato per mancanza di autorizzazione, ed il traente sottoposto, comunque, all'ulteriore sanzione amministrativa prefettizia prevista per emissione di assegno senza autorizzazione. Il traente non può eccepire, verificatasi una simile circostanza, che l'assegno risultava effettivamente compilato prima del momento in cui era stata disposta la revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni. Così i giudici della Corte di cassazione nella sentenza 19886/09. ...