Ipoteca esattoriale sull’usufrutto riservato al debitore

Ipoteca esattoriale sull'usufrutto riservato al debitore












Nel 1997 io e mia moglie, con atto notarile e regolare trascrizione, abbiamo donato un appartamento ai nostri figli riservandoci il diritto di usufrutto con accrescimento e, a quel tempo, non avevo alcun debito.

Qualche giorno, a causa di debiti contratti con l’Agenzia dal 2007 per importo superiore a 50 mila euro, (notificati nel 2013) Riscossione Sicilia mi ha notificato una comunicazione preventiva di ipoteca. Desidero sapere se è legittimata a farlo.

Da quanto ci sembra di capire, Riscossione Sicilia ha iscritto ipoteca sull’usufrutto ex articolo 2814 del codice civile, dal momento che per ipotecare la nuda proprietà il concessionario avrebbe dovuto preliminarmente chiedere al giudice la revoca dell’atto di donazione, cosa che non avrebbe potuto fare dal momento che il diritto del creditore di esercitare azione revocatoria di un atto dispositivo del debitore si prescrive in cinque anni dalla data dell’atto (articolo 2903 del codice civile).

Ricordiamo che l’ipoteca costituita sull’usufrutto si estingue col cessare di questo (in pratica con la morte dell’usufruttuario): uuttavia, se la cessazione si verifica per rinunzia o per abuso da parte dell’usufruttuario, ovvero per acquisto della nuda proprietà da parte del medesimo, l’ipoteca perdura fino a che non si verifichi l’evento che avrebbe altrimenti prodotto l’estinzione dell’usufrutto.

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24 Settembre 2019 · Paolo Rastelli

Allo stato attuale (ho ricevuto la notifica) posso rinunciare all’usufrutto prima che l’Agenzia delle Entrate proceda all’iscrizione di ipoteca sull’usufrutto? E’ importante che l’atto di rinuncia all’usufrutto venga autenticato da un notaio?

Il creditore può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni quando il debitore conosca il pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore.

In poche parole, la rinuncia all’usufrutto costituirebbe un atto dispositivo del debitore soggetto a revocatoria ex articolo 2901 del codice civile.

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25 Settembre 2019 · Giorgio Martini