Invitalia ingiunzione di pagamento – riscossione coattiva tramite messa a ruolo


Invitalia - ingiunzione di pagamento e riscossione tramite ruolo, riscossione coattiva INVITALIA

Ho ricevuto ingiunzione di pagamento da parte di Invitalia per la parte rimanente del prestito d’onore ricevuto 10 anni fa circa: vorrei capire cosa significhi riscossione coattiva tramite messa ruolo.

Sarà l’Agenzia delle Entrate a riscuotere il debito?

Potrò concordare delle rate? Quali sono i tempi soliti dalla ricezione della notifica all’attivazione della riscossione coattiva? Comprende un eventuale fermo amministrativo di mezzi posseduti?

Quando l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, di proprietà del Ministero dell’Economia (più sinteticamente nota come Invitalia), dopo eventuali sollecitazioni bonarie di rimborso del prestito agevolato, ritiene che il debitore non voglia (o possa) più adempiere volontariamente all’obbligazione sottoscritta, risolve il contratto, revoca il beneficio della dilazione e notifica un’ingiunzione di pagamento per il debito residuo in unica soluzione (compresi gli interessi moratori), che ha, fra l’altro, anche la funzione di interrompere il decorso dei termini decennali di prescrizione.

Trascorso inutilmente il termine utile concesso al debitore per far fronte all’ingiunzione di pagamento (di solito 30 giorni) Invitalia, periodicamente, redige un elenco dei debitori ingiunti e le somma dovute da ciascuno.

Questo elenco si indica con il termine di ruolo e l’operazione di inserimento nel ruolo del debitore è la messa a ruolo: quindi, il creditore esattoriale (Invitalia) rende il ruolo esecutivo, cioè passa l’elenco dei debitori inadempienti ad Agenzia delle Entrate Riscossione (da non confondere con Agenzia delle Entrate), conferendo il mandato a riscuotere coattivamente (forzatamente), il credito ingiunto.

L’Agenzia delle Entrate Riscossione (ex Equitalia) notifica una cartella di pagamento al debitore e, qualora persistesse l’inadempimento, decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella, avvia le azioni esecutive finalizzate alla riscossione coattiva (forzata) del credito vantato, secondo le modalità previste dal Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 602/1973 che comprendono fermo amministrativo sui beni mobili del debitore, iscrizione ipotecaria sui beni immobili, pignoramento dello stipendio, del conto corrente e via discorrendo.

Su istanza del debitore, Agenzia delle Entrate può rateizzare l’importo a debito, sospendendo le azioni esecutive a meno che il debitore ritardi (o ometta) il pagamento di cinque rate, anche non consecutive.

Non è possibile quantificare il tempo in cui, dalla notifica dell’ingiunzione di pagamento, può prendere avvio la riscossione coattiva tramite ruolo.

6 Agosto 2019 · Ludmilla Karadzic

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