Ingiunzione fiscale – termini di decadenza per la notifica


L'ingiunzione fiscale è un atto esecutivo per la riscossione coattiva dei tributi o di sanzioni amministrative.





Una azienda speciale che ha in concessione il servizio di accertamento e riscossione dell’imposta pubblicità può emettere ingiunzione fiscale o tale provvedimento è di esclusiva competenza del comune affidante.

Dopo quanto tempo si prescrive il debito derivante da imposta pubblicità non pagata in presenza di avviso di accertamento, o in assenza di quest’ultimo.

Entro quanto tempo deve essere notificata l’ingiunzione fiscale dopo aver ricevuto l’avviso di accertamento

L’ingiunzione fiscale è un atto esecutivo per la riscossione coattiva dei tributi o di sanzioni amministrative.

La riscossione coattiva tramite ingiunzione fiscale può essere esercitata in proprio dall’ente locale oppure affidata in concessione a società (diverse da Equitalia) che operano in ambito territoriale.

Come per tutti i tributi locali, l’ingiunzione fiscale, per insufficiente o omesso versamento dell’imposta di pubblicità accertata, deve essere notificata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato.

Dal momento in cui l’ingiunzione fiscale (o la cartella esattoriale) originata da insufficiente od omesso versamento di tributi locali è stata correttamente notificata al destinatario, la pretesa si prescrive in un quinquennio, naturalmente solo nel caso in cui il creditore non provveda a notificare al destinatario ulteriori atti interruttivi oppure non riesca a portare a termine l’azione esecutiva (pignoramento ed espropriazione) o cautelare (ipoteca e fermo amministrativo).

La procedura di ingiunzione fiscale presenta (per il creditore) il vantaggio che, in caso di omesso o insufficiente pagamento seguito all’accertamento (verbale di multa o avviso di accertamento relativo ai tributi locali), e’ possibile evitare la fase relativa alla formazione dei ruoli con successiva emissione e notifica della cartella esattoriale.

Quando, invece, l’ente locale si affida ancora alla procedura di iscrizione a ruolo, la cartella esattoriale deve essere notificata entro il 31/12 del terzo anno successivo dalla data di esecutività del ruolo.

Per la notifica della cartella esattoriale, dunque, può essere individuato un ulteriore termine di decadenza nel triennio che decorre dall’iscrizione a ruolo del debito accertato sempre, naturalmente, nel rispetto del quinquennio che parte dalla data in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato.

16 Aprile 2015 · Lilla De Angelis


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