Ingiunzione di pagamento da Invitalia e Decreto Genova





Recupero crediti – abusi e molestie al debitore o ai suoi familiari, riscossione coattiva INVITALIA





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Nel 2007 ho aperto una società con altri 3 soci usufruendo del mutuo agevolato relativo alle misure Autoimpiego (Legge 185/2000 titolo II) con SviluppoItalia, ora Invitalia: nel 2013 ho chiuso la ditta, dopo aver concluso i 5 anni previsti dal contratto, lasciando alcune rate non pagate.

Il 06/12/2018 ho ricevuto un’ingiunzione di pagamento (ritirata il 15/09/2019), non all’ultimo indirizzo della società, ma al primo, nonostante Invitalia fosse stata regolarmente informata del cambio di sede legale, tanto è vero che i tutor vennero a fare il controllo relativo al 5° anno al nuovo indirizzo.

In questa ingiunzione si parla di una precedente comunicazione del 28/12/2017, che noi non abbiamo mai ricevuto (a quel vecchio indirizzo c’è un magazzino privato e solo per caso il proprietario ha trovato l’avviso di giacenza dell’ultima raccomandata e ce l’ha consegnato).

Il 18/01/2019 abbiamo inviato il modulo di richiesta relativo al decreto Genova per chiedere lo stralcio al 25%, seguendo le istruzioni indicate alla pagina https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/decreto-genova-mutui-invitalia.

Venerdì 8 febbraio, mi hanno chiamato da Invitalia (numero visualizzato 06 42160, che risulta essere il centralino) per dirmi che non rientriamo nel decreto Genova perché la richiesta è successiva al 29 settembre 2018. Non sono riuscita a capire bene le motivazioni del diniego e la signora al telefono ha tagliato corto. Rileggendo l’articolo del decreto non sono stata in grado di capire perché non rientriamo nella casistica. Alla mia richiesta di una risposta scritta, la signora ha detto che non poteva inviarmi niente di scritto e ha detto che l’unica opzione per noi è fare richiesta di un piano di rateizzazione per l’intero importo dovuto (€14275,36).

Ho provato a chiedere alternative, tipo un saldo a stralcio per una percentuale maggiore del 25%, ma lei ha solo continuato a dire che dovevo inviare una richiesta di rateizzazione alla loro pec e che qualcuno avrebbe valutato quella richiesta.

Sono a porvi, cortesemente, questi quesiti (ve li elenco per semplificare la risposta):
1) E’ legale che non inviino una risposta scritta? E come dovremmo comportarci in relazione alla risposta negativa ricevuta in questa forma?
2) E’ vero che non rientriamo nella casistica prevista dal Decreto?
3) Vorremmo richiedere un accesso agli atti, ma non sappiamo quali documenti richiedere. Come va formulata la richiesta?

Come prevede l’articolo 43, comma 2 del decreto legge 109/2018 Invitalia è autorizzata – nell’ambito delle soluzioni negoziali giudizialmente assistite delle crisi d’impresa ovvero nell’ambito delle attività giudiziali pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legge , finalizzate al recupero dei crediti in ragione della morosità sulla restituzione delle rate (del mutuo concesso nel 2007) – ad aderire a proposte transattive per importi non inferiori al 25 per cento del debito, comprensivo di capitale non ancora rimborsato, interessi ed interessi di mora.

Il comma 1 dell’articolo 43 del decreto legge 109/2018 stabilisce che i debiti che possono essere oggetto del beneficio sono anche quelli per i quali sia stata già adottata da Invitalia la risoluzione del contratto di finanziamento agevolato in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purche’ il relativo credito non risulti già iscritto a ruolo e che l’istanza va presentata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge.

Ora, l’entrata in vigore del provvedimento è del 29 settembre 2018 – Sussistono tre motivi di inammissibilità della richiesta:

  1. non erano in corso (o, almeno, nel quesito posto non se ne fa alcun riferimento) procedure giudizialmente assistite finalizzate alla gestione della crisi d’impresa o attività giudiziali, pendenti alla data del 29 settembre 2018 e riguardanti l’azienda di cui lei era socia;
  2. l’istanza di adesione al beneficio doveva essere presentata entro e non oltre il 29 novembre 2018;
  3. il credito vantato da Invitalia risultava presumibilmente già iscritto a ruolo nel dicembre 2017 (comunicazione a cui si fa riferimento nella missiva del dicembre 2018).

Il primo motivo assorbe gli altri due. Per quanto attiene l’accesso agli atti, qualora dalla data di omesso pagamento della prima rata del mutuo a suo tempo concesso, ad oggi, siano trascorsi meno di dieci anni, una richiesta di accesso agli atti peggiorerebbe ancor più la sua situazione rendendo impossibile eccepire, fra qualche tempo, l’intervenuta prescrizione del credito; se è vero, e non abbiamo motivo di dubitarne, che le precedenti comunicazioni inviate all’azienda di cui è stata socia, sono tutte viziate da errore di notifica.

E meno male che la sua interlocutrice, funzionaria di Invitalia, non le ha messo nero su bianco che l’unica opzione per regolare la posizione debitoria sospesa sarebbe stata quella di fare richiesta di un piano di rateizzazione per l’intero importo dovuto: perché quella comunicazione scritta avrebbe sanato anche gli eventuali, precedenti, vizi di notifica.

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10 Febbraio 2019 · Tullio Solinas

All’indirizzo di una società che avevo con altri 2 soci, chiusa anni fa, ho ricevuto un’ingiunzione di pagamento per delle rate di un mutuo Invitalia non pagate. Questa ingiunzione rivolta a una società che non esiste più è valida? Ci aspettavamo che uno o più soci avrebbero ricevuto l’ingiunzione a titolo personale, per rispondere del debito contratto con la società, visto che la società, essendo chiusa, non può più essere un interlocutore. Come dovremmo comportarci adesso?

Ci sembra di averne già discusso: se l’ingiunzione è stata recapitata alla sede legale di una società cancellata al registro delle imprese, potete benissimo ignorarla ed attendere gli eventi. Naturalmente non basta aver richiesto la cancellazione: va verificato che la cancellazione sia stata realmente effettuata.

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13 Febbraio 2019 · Roberto Petrella

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