Corso a pagamento pagato tramite finanziamento – Azienda fallita: posso pretendere restituzione rate già pagate?






A gennaio 2016, ho sottoscritto tramite un intermediario un contratto di finanziamento finalizzato al pagamento di un corso di cucina avanzata (comprensivo anche di corsi di lingua inglese, tedesca, ed altro), della durata di 36 mesi a partire da febbraio 2016.

Il contratto prevedeva l’erogazione di 4.760 euro, comprensivo di oneri e costi di finanziamento da restituirsi in 40 rate mensili dell’importo di 119 euro, con mia madre che ha fatto da garante.

Un anno e cinque mesi dopo l’inizio del corso, a luglio di quest’anno, la società organizzatrice del corso è fallita.

Dato che il finanziamento era connesso all’erogazione del corso, ho richiesto alla società la sospensione del contratto e la restituzione di quanto già pagato, ma la stessa si è rifiutata.

E’ legittima questa cosa? Devo continuare a pagare senza aver niente dietro?

In questi casi, parliamo di contratti di credito collegati (nella fattispecie di inadempimento da parte del fornitore di beni o servizi), la prima cosa da fare è quella di mettere in mora la società che ha organizzato il corso.

Qualora questa mossa non desse i risultati sperati, è possibile rivalersi contro la società erogatrice del finanziamento, che ha l’obbligo di rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato.

Infatti, l’arbitro bancario finanziario, intervenendo su una vicenda simile, con la decisione 8246/15, ha chiarito che la risoluzione del contratto di credito non comporta l’obbligo del consumatore di rimborsare al finanziatore l’importo che sia stato già versato al fornitore di beni o servizi.

Nei casi d’inadempimento del fornitore di beni e servizi, infatti, il consumatore che abbia effettuato inutilmente la messa in mora ha diritto di agire contro il finanziatore nei limiti del credito concesso, a condizione che vi sia un accordo che attribuisce al finanziatore l’esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore.

Inoltre, con la decisione 990/15, è stato sancito che nei contratti di credito a consumo collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore di beni o servizi, il cliente, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi l’inadempimento del fornitore è di grave entità.

Il cliente ha l’obbligo di segnalare alla finanziaria il grave inadempimento del fornitore di beni o servizi mediante invio alla stessa di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con allegata copia della diffida ad adempiere inviata al fornitore di beni e servizi.

Dunque, rispondendo alla sua domanda, le cose da fare sono due. In primis, la costituzione in mora della società che ha effettuato il corso. Per seconda cosa, una raccomandata alla società fornitrice del finanziamento con diffida ad adempiere. Secondo gli ultimi orientamenti, il contratto sarà sospeso e le sarà restituito quanto già pagato.

7 Dicembre 2017 · Andrea Ricciardi


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