Volevo chiedervi fino a quando è stato prorogato, causa covid-19, il blocco dei termini di prescrizione: in pratica entro il 25 marzo scadevano i 90 giorni del precetto, ma non ho ricevuto nessun pignoramento.
Ai sensi dell’articolo 481 del codice di procedura civile, il precetto diventa inefficace, se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata l’esecuzione.
Tuttavia, tenendo conto di quanto stabilito dal decreto legge 18/2020 (Decreto Cura Italia), ed in particolare dall’articolo 83 del provvedimento (Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare) il conteggio dei 90 giorni va fermato il giorno 9 marzo (che, pertanto, si esclude) e ripreso a partire dal 16 aprile.
L’articolo 36 del decreto legge 23/2020 (Decreto Liquidità), in vigore dal 9 aprile 2020, ha successivamente stabilito che Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall’articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 18/2020, è prorogato all’11 maggio 2020.
Quindi, per stabilire l’inefficacia del precetto, il conteggio dei 90 giorni deve escludere il periodo compreso fra il 15 aprile e l’11 maggio 2020.
12 Aprile 2020 · Marzia Ciunfrini
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