ICI pagata sia per l’abitazione principale che per la seconda casa





Prescrizione e decadenza dei tributi locali - IUC TASI TARI TARES IMU TARSU TIA ICI





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Il comune di Albenga nonostante io vi abbia eletto residenza da diversi anni, ne contesta l’abitazione principale per gli anni 2009/10/11, chiedendomi il tributo ICI che invece è stato pagato al Comune di Torino dove ho la mia seconda casa da sempre.

Faccio opposizione e sebbene in primo grado vinco, in secondo perdo inspiegabilmente e con sentenza alla mano chiedo rimborso a Torino che me lo nega nonostante circolare Mef del 14 aprile 2016 obbliga in caso di errore il comune al rimborso. Torino sostiene che non si tratta di errore.

Cosa devo fare? Agenzia delle Entrate riscossioni non mi annulla la cartella.

Forse, bisognerebbe cominciare a stabilire dove lei risiedesse nel triennio 2009-2011, chiedendo un certificato di residenza storico ad uno, o ad entrambi i Comuni di Albenga e Torino. Perchè per eleggere una casa ad abitazione principale è necessario che essa sia occupata dal proprietario, o da un familiare, che abbia comunque residenza in quella casa: infatti, ai fini fiscali, si considera abitazione principale quella in cui il contribuente o i suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) dimorano abitualmente (e il dimorano abitualmente deve intendersi nel senso che vi abbiano residenza anagrafica).

Sarebbe anche il caso, per darci modo di esprimere un parere, non campato in aria, sulla vicenda, di esternare le motivazioni della sentenza della Commissione Tributaria Regionale (CTR): magari lei risiedeva, nel triennio 2009-2011, in un appartamento accatastato come abitazione signorile (A1) per il quale l’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) era dovuta comunque, anche se riferita ad una abitazione principale.

Peraltro, la sentenza sfavorevole alla CTR ligure, non le conferisce, automaticamente, il diritto di richiedere al Comune di Torino la restituzione di quanto erroneamente versato per l’ICI, a meno che la CTR stessa non abbia accertato la sua residenza a Torino nel triennio 2009-2011, in una casa con classe catastale esentata dall’obbligo di pagamento dell’imposta.

STOPPISH

13 Marzo 2019 · Giorgio Valli

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