L’immancabile giudice di pace di Lecce – illegittima la multa notificata per posta









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Il postino non può rivestire il ruolo di notificatore della polizia municipale, quindi, le multe notificate a mezzo posta sono illegittime e, da annullare: Questo è quanto ha affermato di recente con sentenza n. 5905/12 il Giudice di Pace di Lecce, secondo il quale, le multe possono essere notificate solo dall’ente accertatore all’interno del proprio ambito territoriale. Per questo motivo, un verbale spedito da un ufficio postale di Bologna è stato annullato.

Il Giudice di pace, nel dispositivo della sentenza ha scritto: Il provvedimento impugnato risulta spedito dal’ufficio postale di Bologna cmp. Ciò altro non può significare che lo stesso sia stato notificato o da appartenente all’organo accertatore al di fuori del proprio ambito territoriale di competenza oppure, molto più verosimilmente, da parte di società privata a cui è stato appaltato il relativo servizio”. In entrambi i casi perciò il procedimento di notifica non può essere considerato corretto.

Per il giudice di pace, le funzioni di notificatore sono state svolte da soggetto sconosciuto, non potendosi ritenere veritiera la circostanza che sia stata eseguita dal comandante dei vigili, la cui sottoscrizione è apposta con il sistema della digitalizzazione.

Da rilevare che a Lecce devono proprio avercela a morte con la notifica diretta a mezzo posta, dal momento che, nella città salentina, giurisprudenzialmente all’avanguardia, non si contano più le sentenze di giudici di pace e commissioni tributarie provinciali dedite allo sport di annullare verbali di multa e cartelle esattoriali non tanto nel merito della pretesa, quanto nell’eccepire questo o quel cavillo relativo alle modalità di notifica.

Peccato solo che sentenze così “rivoluzionarie” vengano poi puntualmente sconfessate dai supremi giudici del Palazzaccio (naturalmente solo quando c’è il ricorso della parte soccombente …)

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2 Febbraio 2013 - Simone di Saintjust









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