Garanzia elettrodomestici e diritto di chiamata per assistenza tecnica





Garanzia del produttore e diritto di chiamata





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Ho acquistato un forno il 21/02/2015 e il 25/08/2015 ho telefonato al centro assistenza per lamentare un difetto. Mi hanno detto che essendo passati 6 mesi dall’acquisto (per soli 4 giorni) devo contribuire all’uscita del tecnico per 30 euro.

E’ la prima volta che mi capita una cosa simile. A voi torna questa richiesta?

In base al Codice del consumo si intende per garanzia sul prodotto acquistato qualsiasi impegno di un professionista o di un produttore (il garante), assunto nei confronti del consumatore, in aggiunta agli obblighi di legge in merito alla garanzia di conformita’, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene, qualora esso non corrisponda alle caratteristiche, o a qualsiasi altro requisito non relativo alla conformita’, enunciati nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicita’ disponibile al momento o prima della conclusione del contratto.

Quando si acquista un bene ed esso si rivela difettoso entro due anni dall’acquisto, il consumatore può chiedere al venditore, ovvero all’esercizio commerciale dove ha acquistato il bene, di ripararlo o di sostituirlo, assolutamente senza spese. In tali casi, non possono mai gravare sul consumatore le spese necessarie per la spedizione, per la mano d’opera e per i materiali necessari alla riparazione/sostituzione del bene. Pertanto, in questo caso il diritto di chiamata non può e non deve essere richiesto al cliente da parte del produttore o chi per lui.

Per quanto riguarda, in particolare, l’intervento del tecnico per la riparazione di beni non in garanzia (diritto di chiamata) qualora si rivelano difettosi dopo che siano trascorsi due anni dall’acquisto, è previsto che si debba pagare un corrispettivo per la prestazione di mano d’opera e anche la semplice chiamata del tecnico, a prescindere dal fatto che abbia o meno eseguito operazioni sul bene.

In questo caso il diritto di chiamata non è regolato da una normativa nazionale, ma è disciplinato dagli usi e dai regolamenti locali degli artigiani. Le tariffe professionali e i costi medi degli interventi degli artigiani sono consultabili presso la Camera di Commercio di ogni Provincia.

Il suggerimento è di contattare la casa produttrice e segnalare la pretesa del diritto di chiamata dell’esercente nel corso biennale della garanzia.

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26 Agosto 2015 · Giovanni Napoletano

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