Pignoramento presso la residenza del debitore – Dovrò vivere nel costante terrore delle visite dell’Ufficiale giudiziario?


L'espropriazione dei beni di proprietà del debitore ubicati presso la sua residenza non è un'azione esecutiva ripetibile spesso





Ho 50 anni, separata, cassaintegrata con circa 800 euro mensili e vivo in un monolocale in affitto: tempo addietro ho chiesto un prestito a una finanziaria per delle difficoltà da affrontare, il rimborso avveniva direttamente dal mio conto corrente fino a che per diversi mesi non ho più avuto entrate e, a seguire, ulteriori difficoltà che non mi hanno permesso di terminare la restituzione restante, di poco più di tremila euro. Si sono avviate le procedure per il recupero fino al Tribunale. All’udienza non mi sono presentata poiché mi era stato detto che era ininfluente (anche per evitare lacrimazioni per la mia situazione). Leggendo poi la sentenza del giudice che mi sono fatto rilasciare dalla cancelleria (chiesto il pagamento per la copia dopo aver riempito un modulo) che sono soggetta a una esecuzione mobiliare con il fine di cercare oggetti di valore da pignorare. Ho fatto leggere il verbale ad una persona che sembra esperta in proposito (datosi che non posso permettermi una parcella di un legale) e se ho ben capito un incaricato del Tribunale dovrebbe venire presso la mia residenza per pignorare quello che si può vendere sino al “soddisfacimento del creditore” e, se nella prima esecuzione non viene trovato nulla di valore l’esecuzione mobiliare può ripetersi più volte per il credito che da tremila euro è diventato con gli interessi oltre sei mila. Che posso fare al riguardo? Vivere nel costante terrore di queste improvvise visite dell’incaricato del Tribunale?

L’espropriazione dei beni di proprietà del debitore ubicati presso la sua residenza è un’azione esecutiva fruttuosa se, e solo se, il debitore conserva, presso la propria abitazione, gioielli, denaro, collezioni di valore, opere d’arte, mobili di antiquariato, impianti tecnologici sofisticati, beni cioè la cui espropriazione e conseguente vendita all’asta può, in linea teorica, portare al rimborso, totale o parziale del credito azionato.

La procedura di espropriazione dei beni collocati presso la dimora del debitore ha un costo per il creditore procedente, tanto è vero che mobili ed elettrodomestici vecchi (non alienabili proficuamente all’asta) vengono lasciati in custodia al debitore, altrimenti il creditore dovrebbe assumere anche l’onere di anticipare le spese di custodia per il recupero di un credito dall’esito incerto..

Questo per dire che, dopo il primo tentativo di pignoramento, il creditore procedente si asterrà dal proseguire nell’avviare ulteriori azioni esecutive presso la residenza del debitore e tenterà, se possibile, il pignoramento del conto corrente o della retribuzione del debitore. Oppure, si metterà l’anima in pace.

27 Aprile 2024 · Patrizio Oliva


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