Esenzione ticket sanitario per disoccupati (codice E02)


I redditi da considerare nella dichiarazione resa per ottenere l'esenzione dal ticket sanitario per disoccupati (codice E02) sono quelli soggetti ad IRPEF





Stamattina mi sono recata allo sportello dell’ anagrafe sanitaria per richiedere l’ esenzione ticket in quanto disoccupata/inoccupata: alla domanda se i redditi da tenere in considerazione fossero quelli ISEE (nei quali rientro) l impiegata risponde di no, perché vanno considerati i redditi generali visibili dall’agenzia delle entrate (presumo quindi quelli della Certificazione Unica – CU) .
Io nel CU ho solo,quelli derivanti dal reddito di cittadinanza che viene inserito tra i REDDITI ESENTI IRPEF .
Se tale reddito nonostante figuri come reddito esente, va CONTEGGIATO, allora per pochissimo non avrei diritto alla esenzione ticket, se invece non va considerato allora rientro.
L’impiegata mi ha risposto che entrando troppo nei dettagli non sapeva rispondermi. Voi avete risposte precise?

Hanno diritto all’esenzione con codice E02 dal pagamento del ticket sanitario, i disoccupati iscritti a un Centro per l’Impiego (CPI)che hanno rilasciato dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (e loro familiari a carico) con reddito familiare inferiore o pari a € 8 mila e 263,31, incrementato a € 11 mila e362,65 in presenza del coniuge, e in ragione di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico (ex articolo 8 comma 16 della legge 537/1993).

Per nucleo familiare si intende il nucleo rilevante a fini fiscali (e non anagrafici), composto dall’interessato, dal coniuge non legalmente separato e dagli altri familiari fiscalmente a carico (art. 1 del decreto ministeriale 22/1993). Il coniuge fa sempre parte del nucleo fiscale anche se è fiscalmente indipendente (e presenta autonomamente la propria dichiarazione dei redditi) o non convivente (risiede in un’abitazione diversa da quella del coniuge).

i figli restano a carico dei genitori fintanto che hanno percepito, nell’ultimo anno di imposta precedente a quello un reddito inferiore a 4.000 euro se hanno fino a 24 anni, e inferiore 2841 euro se hanno dai 24 anni in poi, indipendentemente dalla circostanza che i genitori li abbiano indicati a carico fiscale nella dichiarazione dei redditi.

Sono, invece, considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nel 2023 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2 mila e 840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

I redditi da prendere in considerazione sono:

– il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni;
le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari, Missioni, Santa Sede, Enti gestiti direttamente da essa ed Enti Centrali della Chiesa Cattolica;
– la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
– il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, del decreto legge 98/2011);
– il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni (art. 1, commi da 54 a 89, legge 190/2014).

In pratica tutti i redditi assoggettabili ad IRPEF.

Per semplificare, nella fattispecie, bisogna tenere in conto eventualmente la NASpI (indennità di disoccupazione) percepita nel corso del 2023, ma non il Reddito di Cittadinanza.

18 Gennaio 2024 · Tullio Solinas


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