Approfitto ancora, in riferimento a questa discussione, per riportare nello specifico la risposta della società di riscossione alla mia istanza di annullamento ingiunzione.
Si comunica che l’ingiunzione n …, in cui si intima di pagare la somma dovuta, è stata ritualmente notificata ai sensi dell’articolo 139 del Codice di Procedura Civile in data 28/6/2011, entro 5 anni dalla data di notifica del verbale di violazione del codice stradale, emesso dalla Polizia Municipale, in data 11/12/2006. Successivamente in data 23/5/2016 veniva ritirato l’atto interruttivo dei termini, costituito dalla lettera di segnalazione di mancato pagamento. Infine in data 13/4/2017 veniva notificato, ai sensi dell’art. 149 del codice di procedura civile, il preavviso di fermo amministrativo. Alla luce di quanto esposto, non risultano pertanto decorsi i termini di prescizione ex art. 28 l. 689/81.
La risposta della società a cui il comune ha affidato la riscossione coattiva sembrerebbe confermare quello che è stato scritto nella precedente discussione. Non è stata presa in considerazione la decadenza biennale (articolo 3 comma 35 legge 203/2005) trattandosi di ingiunzione fiscale e non di una cartella di pagamento. E’ stato, invece, ribadito che le due interruzioni dei termini di decadenza quinquennale (articolo 28 legge 689/81) per le richieste di adempimento conseguenti all’omesso pagamento della multa, sono intervenute tempestivamente.
20 Luglio 2017 · Ludmilla Karadzic
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