Eredità di immobile gravato da ipoteca e accollo del mutuo ipotecario residuo





Il coniuge superstite con la rinuncia all’eredità potrà utilizzare i beni mobili ubicati nella casa familiare, ma non l’immobile, che sarà espropriato





Stai visualizzando 2 post - dal 1 a 2 (di 2 totali)

Ho ereditato da mia madre una casa con relativo mutuo di 80 mila euro (e attivi finanziari in buoni postali per 20 mila Euro). Non so se accetterò l’eredità, dato che la casa é abitata dal coniuge (che ha rifiutato l’eredità) e avrà uso a vita per articolo 540 del codice civile.

La banca creditrice mi dice che devo pagare la rata entro domani mattina o sarò segnalato ed avrò difficoltà a trovare altri finanziamenti. Ma io non ho ancora deciso se accettare l’eredità o meno! Ho detto che avrei pagato sotto garanzia di restituzione della rata in caso di rinuncia (ho mandato una pec), ma non mi é stata data alcuna risposta tranne “paghi entro domani mattina”.

Grazie in anticipo.

I diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la arredano, previsti in favore del coniuge superstite dall’articolo 540 del codice civile, presuppongono per la loro concreta realizzazione l’appartenenza della casa e del relativo arredamento al de cuius o in comunione a costui e all’altro coniuge. Inoltre il coniuge superstite può subentrare nella titolarità del contratto di locazione intestato al coniuge deceduto.

Tuttavia sarà molto difficile (se non impossibile) che il coniuge superstite potrà utilizzare a vita l’appartamento dopo la conclusione della procedura di espropriazione immobiliare che la banca avvierà in caso di rinuncia all’eredità del mutuo residuo da parte di entrambi i chiamati (coniuge superstite e figlio della defunta mutuataria).

Insomma, il coniuge superstite in caso di rinuncia all’eredità sua e del figlio del coniuge deceduto, potrà utilizzare i beni mobili ubicati nella casa familiare, ma non l’immobile, che sarà espropriato e venduto all’asta.

La banca creditrice può segnalare il debitore inadempiente (nella fattispecie il chiamato all’eredità, non ancora rinunciante, della mutuataria defunta) – in un Sistema di Informazione Creditizia (SIC) privato, come la CRIF (Centrale Rischi di Intermediazione Finanziaria, con permanenza dodici mesi a decorrere dalla data di regolarizzazione del ritardo – in caso di pagamento in ritardo di (almeno) due rate del mutuo.

Nulla accade se il ritardo è limitato ad una sola rata. In ogni caso, per evitare complicazioni sempre possibili, le conviene decidere al più presto se rinunciare all’eredità, invitando anche il coniuge superstite ad approfondire la propria posizione (la rinuncia può essere revocata se la propria quota non è già stata accettata da altro chiamato).

STOPPISH

23 Novembre 2021 · Patrizio Oliva

Stai visualizzando 2 post - dal 1 a 2 (di 2 totali)

Se il post ti è sembrato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Se il post ti è sembrato interessante, condividilo con Whatsapp

condividi su Whatapp

    

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!




Cosa stai leggendo - Consulenza gratuita

Stai leggendo FAQ page – Debiti e recupero crediti » Eredità di immobile gravato da ipoteca e accollo del mutuo ipotecario residuo. Richiedi una consulenza gratuita sugli argomenti trattati nel topic seguendo le istruzioni riportate qui.

.