Equitalia pignoramento in azienda o a casa – Possibile reiterazione delle azioni esecutive?





Pignoramento presso residenza debitore e presunzione legale di proprietà – problematiche e possibili precauzioni





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Sono un piccolo imprenditore: a causa del fallimento nello stesso anno di alcuni miei grossi creditori, ho saltato il pagamento IVA e nel giro di qualche anno mi sono trovato un debito con interessi di 90.000 euro.

Equitalia è passata in azienda: verbale pignoramento dei beni aziendali, verbale pignoramento beni di casa (anche se nulla è a nome mio, ma sappiamo che per la legge non conta). Azienda Chiusa. Adesso sono in attesa che venga effettuata l’asta giudiziaria (che sarà in ritardo per via delle vicende di Equitalia di questi mesi).

Ho chiesto all’agente Equitalia se una volta eseguito il pignoramento dei beni, potrò considerarmi tranquillo o se anche l’anno prossimo e quelli a venire mi avrebbero potuto contattare per una nuova verifica e conseguente elenco per pubblico incanto: mi rispose che non sarebbe finita e che anche gli altri anni mi avrebbero potuto contattare per sequestrare beni “nuovi” che quest’anno non c’erano. Non possiedo nulla a nome mio, abito in un modesto appartamento intestato a mia moglie (e da lei acquistato), con mobili modesti.

Possono davvero reiterare le visite e i sequestri ogni anno (visto che da ogni asta non ricaveranno neanche €1000) e sequestrare nuovamente la (nuova) TV, il (nuovo) divano, i (nuovi) mobili del salotto che rispetto all’anno prima sono stati poi ricomprati? Come posso tutelare la mia famiglia?

Purtroppo, quanto le ha riferito il funzionario di Equitalia corrisponde al vero: una qualsiasi azione esecutiva condotta nei confronti del debitore non estingue l’obbligazione a cui questi è tenuto ad adempiere.

Nel caso specifico, i pignoramenti avranno termine quando lo Stato avrà riscosso il credito IVA (naturalmente gravato da sanzioni per l’omesso pagamento, interessi e spese legali sostenute per avviare e portare a termine le azioni esecutive intraprese) oppure quando l’agente della riscossione (prima Equitalia, adesso Agenzia delle entrate-riscossione) riterrà non esserci più trippa per gatti, cioè che il debitore non ha più nulla di pignorabile ed una qualsiasi azione esecutiva risulterebbe infruttuosa.

Ma, attenzione sempre ai conti correnti intestati o cointestati al debitore e/o ai crediti che il debitore stesso vanta nei confronti di terzi. Nonché ai veicoli posseduti, che potrebbero essere sottoposti a fermo amministrativo.

Per quanto riguarda il pignoramento presso la residenza o il domicilio del debitore va detto che Equitalia vi ricorreva solo quando riteneva realistica la possibilità di pignorare beni di valore (oggetti di antiquariato, arredi di pregio, opere d’autore). Non è dato sapere quale sarà l’orientamento che in tal senso assumerà il nuovo soggetto Agenzia delle entrate-riscossione.

Per evitare i possibili danni derivanti da un eventuale pignoramento presso il domicilio o la residenza del debitore è necessario che i beni pignorabili, presenti laddove il debitore risiede o domicilia siano di proprietà di terzi, di un coniuge in regime di separazione dei beni o di un familiare convivente.

L’ufficiale giudiziario potrà comunque pignorare i beni rinvenuti e portarli via (o lasciarli in custodia al debitore); tuttavia l’effettivo proprietario, qualora sia in grado di dimostrare la proprietà dei beni pignorati (attraverso l’esibizione di scontrini fiscali descrittivi e fatture d’acquisto, documenti di trasporto e consegna, contratto di comodato d’uso sottoscritto con il debitore e registrato all’Agenzia delle entrate) potrà adire il giudice delle esecuzioni (è necessario il supporto tecnico di un avvocato) per ottenerne la liberazione.

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21 Luglio 2017 · Lilla De Angelis

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