Emergenza coronavirus – Assegni scoperti e postdatati che non potrò onorare





Purtroppo non è al momento prevista, nè credo lo sarà mai, una sanatoria per eventuali assegni scoperti emessi da operatori commerciali e non.





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Sono un imprenditore e l’emergenza coronavirus mi ha messo in ginocchio come tutti gli imprenditori, immagino: so che non è una prassi giusta ma come tutti ho fuori assegni dati in pagamento postdatati a copertura e pagamento di fatture e con la chiusura e il flusso di cassa a zero se non arrivano aiuti per la liquidità.

Con molta probabilità non potrò onorarli.

Purtroppo non è al momento prevista, nè credo lo sarà mai, una sanatoria per eventuali assegni scoperti emessi da operatori commerciali e non. Infatti, come lei stesso riconosce, coronavirus o non coronavirus, un assegno va emesso se, e solo se, c’è sufficiente provvista in conto corrente.

Pertanto i suoi assegni verranno probabilmente protestati con conseguente segnalazione al Registro Informatico dei Protesti (RIP), dove il suo nominativo permarrà per cinque anni (a meno di riabilitazione ottenuta dal Tribunale per pagamento tardivo dell’assegno).

Lei subirà sicuramente la revoca di sistema (divieto di emettere assegni per ulteriori sei mesi), l’iscrizione alla Centrale di Allarme Interbancaria (CAI) ed una sanzione amministrativa prefettizia (oltre ad una possibile ulteriore revoca di sistema fino a cinque anni in caso di recidiva) se entro 60 giorni dalla data di scadenza del temine di presentazione di ciascun assegno non provvederà al pagamento tardivo dell’importo facciale (gravato da interessi moratori e penale di ritardato pagamento del 10%).

Certamente, se lei è un imprenditore, e gli assegni verranno protestati o sarà avviata un’azione esecutiva di pignoramento nei suoi confronti, il suo nominativo verrà censito negli archivi preposti a fornire informazioni commerciali agli operatori del settore e l’oscuramento interverrà solo dopo un decennio dalla segnalazione al RIP o dalla data dell’atto di pignoramento disposto dal Tribunale.

Potrà evitare revoca di sistema, iscrizione al CAI, sanzione amministrativa prefettizia ed eventuale protesto solo se riuscirà a convincere ciascun beneficiario a depositare all’incasso l’assegno dopo la scadenza del termine di presentazione e revocando (com’è facoltà del traente, cioè di chi ha emesso l’assegno) il pagamento di ciascun assegno presentato dopo la scadenza.

Ricordiamo che il termine di presentazione di un assegno è:

  • 8 giorni, se l’assegno bancario è pagabile nello stesso comune in cui è emesso;
  • 15 giorni, se l’assegno bancario è pagabile in un comune diverso da quello in cui fu emesso;
  • 20 giorni, se l’assegno bancario è pagabile in uno Stato diverso da quello in cui fu emesso, ma europeo o appartenente al bacino del Mediterraneo;
  • 60 giorni, se l’assegno bancario è pagabile in uno Stato diverso da quello in cui fu emesso ed appartenente ad un diverso continente (articolo 32 regio decreto 21/12/33 numero 1736).

In nessun modo potrà evitare l’eventuale azione esecutiva promossa dal portatore dell’assegno rimasto impagato, anche in seguito a revoca di pagamento disposta dal traente: infatti l’assegno, con l’annotazione del mancato pagamento certificato dalla banca trattaria, costituisce titolo esecutivo per procedere al pignoramento dei beni del traente inadempiente senza nemmeno l’esigenza di ottenere un decreto ingiuntivo dal giudice: basta la sola notifica del precetto.

In ogni caso, non onorando gli assegni emessi, rischierà la chiusura unilaterale del conto corrente.

STOPPISH

13 Marzo 2020 · Ludmilla Karadzic

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