E’ possibile bruciare le sterpaglie nel proprio giardino?

Va sempre ricordato che l’articolo 423 del codice penale punisce chiunque provoca un incendio, con la reclusione da tre a sette anni.


DOMANDA

Ho una piccola casa con giardino, a Trieste e recentemente ho tagliato alcuni cespugli, messi sulla ghiaia e li ho bruciati: la recinzione è a 10 metri, non ci sono case vicino e avevo a portata di mano la pompa.
Ad un certo punto è venuto un vicino ed ha cominciato a bestemmiare e a sbraitare dicendo che mi denuncia alla Polizia. Io, lì per lì, l’ho mandato via in malo modo (ora mi dispiace).
Ma la domanda è; ho fatto qualche reato bruciando quelle poche sterpaglie?
Quando lui è venuto minacciando di chiamare la Polizia, il fuoco si è già spento da solo.
Io poi sono dovuto andare via e non so se la Polizia è venuta davvero. Cosa rischio se il mio vicino ha chiamato la Polizia?


RISPOSTA

L’articolo 256 del decreto legislativo 152/2006 vieta qualsiasi attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione.
Chi trasgredisce è punito:
a) con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
La normativa – come chiarito dai giudici della Corte di cassazione (sentenza 56277/2017) punisce, però, la raccolta di sterpaglie prodotte in fondi altrui e il loro smaltimento: non direttamente la raccolta di prodotti vegetali del terreno ove avviene la combustione. Infatti la sentenza precisa che l’articolo 256 del decreto legislativo 152/2006 opera solo quando i materiali bruciati provengono da terreni diversi da quello in cui è stata effettuata la combustione.
Tuttavia, nel silenzio della legge, va ricordato che bruciare le sterpaglie delle potature effettuate nel proprio giardino potrebbe arrecare danni respiratori a se stessi e agli altri a causa del fumo prodotto e, inoltre, si rischia che qualche tizzone acceso possa finire, trasportato dal vento, nelle abitazioni o nel giardino del vicinato, dando origine ad incendi più o meno gravi. Tutto questo potrebbe successivamente comportare una denuncia in sede penale ed il risarcimento dei danni causati in sede civile. L’articolo 423 del codice penale, infatti, punisce chiunque provoca un incendio, con la reclusione da tre a sette anni.
Dunque, concludendo: bruciare le sterpaglie prodotte dalle potature nonché dall’ordinaria e straordinaria manutenzione del proprio giardino non costituisce reato, ma potrebbe originare richieste di risarcimento danni arrecati per incendi provocati nei dintorni da tizzoni ardenti trasportati dal vento o per le conseguenze patite dai vicini alle vie respiratorie, provocate dal fumo intenso.


13 Agosto 2024 - Marzia Ciunfrini


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