La rinuncia all’eredità comporta anche la rinuncia alle donazioni ricevute in vita dal de cuius?

Con il proprio decesso, il genitore debitore può lasciare ai propri chiamati all'eredità (coniuge e figli) beni immobili, beni mobili e/o debiti.












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Mio padre è deceduto nel 2021 ed è debitore verso più banche: nel 2018 i beni immobili che aveva sono stati donati a noi figli, pertanto, al momento del decesso risulta nullatenente.

Devo comunque fare rinuncia all’eredità? E se si, anche i mie figli (oggi minorenni)?

Infine volevo sapere se è vero che facendo la rinuncia all’eredità questo non comporta anche la rinuncia ai beni donati in vita da mio padre.

Con il proprio decesso, il genitore debitore può lasciare ai propri chiamati all’eredità (coniuge e figli) beni immobili, beni mobili e/o debiti. Se al momento del trapasso il de cuius non dispone di beni, mobili o immobili, ma esclusivamente di debiti, il chiamato all’eredità che non intende accollarsi i debiti del genitore, deve effettuare esplicita rinuncia, presso un notaio o presso la cancelleria del tribunale territorialmente competente (il tribunale del circondario/circoscrizione giurisdizionale in cui è avvenuto il decesso).

Il nipote del de cuius, in caso di rinuncia espressa all’eredità da parte del proprio genitore subentra per rappresentazione: e, se minore, per legge rinuncia o accetta l’eredità con beneficio di inventario ex articolo 471 del codice civile: non può accettare l’eredità in modo puro e semplice.

Una volta diventato maggiorenne, entro un anno, l’erede ex minorenne con beneficio di inventario può esercitare l’opzione che gli è stata riservata dalla legge (rinuncia all’eredità) oppure può redigere l’inventario e continuare ad essere considerato erede con beneficio di inventario.

La rinuncia all’eredità non comporta la rinuncia alla donazione effettuata in vita dal genitore deceduto: tenga tuttavia presente che, entro cinque anni dalla data dell’atto di ciascuna donazione, i creditori di suo padre potrebbero agire ex articolo 2901 del codice civile, per ottenere la revoca degli atti di disposizione del debitore pregiudizievoli alla possibilità di riscossione coattiva (ovvero le donazioni effettuate in vita dal debitore inadempiente).

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6 Agosto 2021 · Michelozzo Marra

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