DOMANDA
Una persona muore e lascia dei legati per testamento ad un erede: in sede di azione di riduzione, un legittimario che è anche legatario vorrebbe far valere quei beni lasciati non come legati ma come institutio ex re certa, che differenza ci sarebbe al fine del calcolo della quota di riserva? sia che fossero legati sia applicando quell’istituto andrebbero sempre conteggiati nel calcolo della quota di eredità
RISPOSTA
Abbiamo già risposto al quesito proposto in un precedente intervento affermando che l’articolo 556 del codice civile stabilisce che per determinare l’ammontare della quota di cui il defunto può disporre (e quindi, di riflesso, la quota riservata ai legittimari, ndr) si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti, tutti, compresi i beni lasciati come legato all’eventuale erede.
Abbiamo spiegato che nell’eredità relitta (quella lasciata dal de cuius al momento del decesso al netto dei debiti), rientrano i beni oggetto di legato (articolo 649 del codice civile), quelli trasferiti attraverso simulazione (accertata giudizialmente), nonché i crediti vantati dal defunto.
All’eredità relitta si sottraggono i debiti e si aggiunge il donatum, ovvero il valore dei beni donati in vita dal de cuius.
Abbiamo concluso che, calcolata la quota riservata al legittimario, per verificare se c’è stata lesione della legittima, bisogna confrontare quest’ultima con il valore di quanto lasciato al legittimario con testamento (includendovi, naturalmente, anche il legato).
La richiesta di esporre la differenza fra erede e legatario riguarda, invece, aspetti puramente teorici della successione a cui, di solito, non rispondiamo perchè in questo sito si tratta solo di questioni concrete.
Volendo fare un’isolata eccezione, possiamo dire che per distinguere l’erede (institutio ex re certa) dal legatario bisogna far riferimento alle espressioni adoperate dal testatore. Tizio sarà un erede se nel testamento è scritto: “lego (o lascio) a Tizio il mio patrimonio, o il quarto, il terzo, la metà di esso”. Vi sarà, indubbiamente, legato per Tizio (Tizio sarà un legatario) se il testatore ha disposto nel testamento: “nomino Tizio erede della mia villa situata a Positano.
In pratica, non possono sorgere dubbi di “institutio ex re certa” quando il testatore lascia ad una persona (od anche a più persone contemporaneamente) senza determinazione di quote, l’universalità dei suoi beni o la totalità di essi o anche tutti i suoi beni, o, anche quando lascia tutto il suo patrimonio a più persone in parti eguali o in quote diverse, ma con frazione aritmetica dell’universalità (la metà, un terzo, un quarto): in tutti questi casi si è di fronte ad un’istituzione di erede evidente, qualunque espressione abbia adoperato il testatore.
9 Gennaio 2021 - Simone di Saintjust
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