Decreto ingiuntivo per un vecchio debito e ho già in atto un pignoramento dello stipendio – Possono togliermi anche l’auto con la quale mi reco al lavoro?





Decreto ingiuntivo, opposizione a decreto ingiuntivo, pignoramento stipendio





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Mi è arrivato un decreto ingiuntivo di pagamento per un vecchio finanziamento che non sono più riuscito a pagare. Come mi devo comportare? Nel decreto ingiuntivo si parla di 40 giorni per poter fare opposizione: ma devo prendere un avvocato o posso fare io? Ho già in atto il pignoramento per un quinto dello stipendio, sempre per un altro finanziamento non ho casa ne altre proprietà per non parlare di risparmi. Ho solo una panda come auto, ma se mi tolgono quella non posso più recarmi al lavoro. Cosa possono fare…. a cosa vado incontro.

Per l’opposizione a decreto ingiuntivo non può muoversi da solo, ma deve affidarsi ad un avvocato: peraltro, il decreto ingiuntivo va opposto solo nel caso in cui lei avesse validissimi motivi per contestare l’esistenza del debito ingiunto, la sua entità oppure la legittimità degli interessi moratori e legali applicati.

Se ha già in atto un pignoramento dello stipendio per crediti ordinari, il nuovo creditore procedente dovrà attendere che venga estinto il debito già azionato prima di poter fruire del prelievo alla fonte.

Per la vecchia Panda può stare tranquillo: nessuno gliela toglierà, non tanto perché non si possa fare, ma piuttosto perché economicamente al creditore procedente non conviene espropriarla e venderla all’asta.

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7 Giugno 2018 · Annapaola Ferri

Grazie per la risposta, ho già preso contatto col mio avvocato ma mi ha detto che possono pignorarmi ancora un quinto di quello che mi resta dello stipendio tolto il primo pignoramento. Con quello che mi resta arrivo a 800 euro se mi tolgono un quinto anche di quelli con cosa vivo? Mentre lei mi dice che devono aspettare l’estinzione del primo debito prima di procedere con il loro pignoramento.

Certamente il creditore può pignorare un altro quinto dello stipendio. Questo è possibile se:

1) il precedente pignoramento non era dovuto a crediti ordinari, vale a dire un prestito, ma a crediti esattoriali o alimentari;

2) se lei confonde un prestito dietro cessione del quinto in corso, per un pignoramento.

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7 Giugno 2018 · Simone di Saintjust

No, anche il mio precedente prestito era un finanziamento: all’inizio con AGOS poi è passato a BANCA IFIS che mi ha pignorato un quinto dello stipendio per l’estinzione del debito non avendo io più pagato le rate alla scadenza.

Il massimo del pignoramento dello stipendio per crediti di natura ordinaria (privati, banche e finanziarie) non può superare il 20% della retribuzione al netto delle ritenute fiscali e degli oneri contributivi. Qualsiasi sia il numero dei creditori procedenti: uno, cento o mille. Lo stabilisce l’articolo 545 del codice di procedura civile.

Le somme dovute da privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato. Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito.

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7 Giugno 2018 · Carla Benvenuto

Quindi se non ho capito male questi nuovi creditori non dovrebbero aver diritto a richiedere nulla e cioè nessun nuovo pignoramento dello stipendio finchè il precedente debito non venga estinto.

I nuovi creditori sono senz’altro legittimati a procedere per un ulteriore pignoramento, che sarà, tuttavia, applicato in differita, non appena quello in corso avrà condotto all’estinzione del debito azionato: in pratica, nella fattispecie, se i nuovi creditori sono banche o finanziarie, per loro non c’è altra trippa per gatti. Per crediti di natura esattoriale (per i quali agisce Agenzia delle Entrate Riscossione ex Equitalia) invece, e per crediti alimentari (parenti stretti indigenti, coniuge separato o divorziato e figli anche maggiorenni ma non ancora indipendenti economicamente) c’è a disposizione un altro 30% dello stipendio al netto degli oneri fiscali e contributivi.

Qualsiasi sia il tipo di debito e qualsiasi sia il numero dei creditori più del 50% dello stipendio non si può pignorare. Qualsiasi sia il numero di creditori ordinari (banche, finanziarie o privati con i quali, ad esempio, c’è stata una condanna giudiziale al risarcimento danni) più del 20% dello stipendio netto non si può prelevare alla fonte.

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8 Giugno 2018 · Lilla De Angelis

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