Decreto ingiuntivo per il mancato pagamento di fatture emesse dal creditore


Decreto ingiuntivo, decreto ingiuntivo - non basta emettere fattura, opposizione a decreto ingiuntivo





La mia srl ha effettuato lavori di ristrutturazione edili per un committente che, alla fine, pur accettando l’esecuzione senza riserve, non ha saldato il conto: visti gli inutili solleciti di pagamento, vorrei chiedere, tramite l’avvocato della società, un decreto ingiuntivo potendo esibire le fatture emesse senza riscontro di corrispettivo.

Cosa potrebbe eccepire la controparte in sede di opposizione al decreto ingiuntivo?

L’articolo 633 del codice di procedura civile dispone sostanzialmente che su domanda di chi è creditore di una somma liquida di danaro, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento se del diritto fatto valere si dà prova scritta. Il successivo articolo 634 stabilisce che sono prove scritte idonee per i crediti relativi a prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano attività commerciale e da lavoratori autonomi, gli estratti autentici delle scritture contabili.

Più precisamente, la giurisprudenza di legittimità (Corte di cassazione, sentenza 17050/2011), investita della questione, ha affermato che la regolare fattura commerciale, a formazione unilaterale, ha la funzione di dimostrare, in fase monitoria, l’esecuzione di un precedente contratto ed è ritenuta idonea prova scritta per ottenere il decreto ingiuntivo.

Ora, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo spetta al creditore (la società a responsabilità limitata che ha eseguito i lavori) l’onere di dare la prova del proprio credito. Tale prova non potrà essere limitata alla mera fattura commerciale, utile per ottenere il decreto ingiuntivo, ma non sufficiente per provare il credito in fase di opposizione trattandosi di un documento emesso dallo stesso creditore e dunque, a formazione unilaterale (Corte di cassazione ordinanza 21466/2013).

In parole semplici, in una eventuale fase di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto deve esibire il contratto sottoscritto dalle parti, con il dettaglio degli importi da corrispondere in relazione allo Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) in base al quale sono state emesse la fatture, se non vuole rischiare la revoca del decreto ingiuntivo.

Insomma, la fattura è un titolo idoneo per l’emissione di un decreto ingiuntivo in favore del creditore che l’ha emessa; tuttavia, nell’eventuale giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dal debitore, la fattura rimasta impagata non costituisce prova dell’esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato dal creditore opposto con la produzione, in giudizio, del contratto sottoscritto dalle parti che giustifica l’emissione della fattura.

7 Ottobre 2019 · Marzia Ciunfrini


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