Decreto ingiuntivo pignoramento in busta paga e conversione del pignoramento

Conversione pignoramento, decreto ingiuntivo, notifica precetto, precetto












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Nel mese di settembre 2019 ho ricevuto un decreto ingiuntivo del giudice di pace per una somma di 3000 euro (vecchio debito non saldato di nove anni fa). Vorrei sapere quale è l’iter che seguirà e se mi verrà comunicato se ci sarà un pignoramento verso terzi, visto che non ho nulla di mio (sono in affitto, non ho la macchina, ho solo uno stipendio da dipendente). Un’altra domanda che vorrei porvi riguarda l’eventualità di poter pagare il debito residuo a pignoramento già attuato: sarebbe legalmente possibile?

Il creditore deve notificare al debitore inadempiente, sottoposto ad azione esecutiva, il precetto, ovvero l’intimazione di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo (il decreto ingiuntivo) entro un termine non minore di dieci giorni (articolo 480 del codice di procedura civile).

Decorsi i dieci giorni, in assenza di adempimento, il creditore può notificare, entro i successivi 80 giorni, un atto al datore di lavoro e al debitore con il quale comunica di voler procede giudizialmente al pignoramento di crediti del debitore detenuti dal datore di lavoro (in pratica il quinto dello stipendio), secondo le modalità previste dagli articoli 543 e 545 del codice di procedura civile.

Prima che sia disposta l’assegnazione del 20% della busta paga, il debitore può chiedere al giudice adito dal creditore di sostituire i crediti pignorati con una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all’importo dovuto al creditore pignorante (articolo 481 del codice di procedura civile).

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22 Dicembre 2019 · Ludmilla Karadzic

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