Decadenza del beneficio del termine per due rate del mutuo non pagate – Come tutelarmi?





Decadenza dal beneficio del termine (DBT) e risoluzione del contratto di prestito





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A proposito della vostra risposta di ieri, non credevo che una banca seria, potesse usare simili sporchi giochetti intimidatori.

Cosa posso fare se non riesco a saldare le due rate arretrate del mutuo? Io ho chiesto tante volte che mi facessero pagare un importo mensile, non più di 100 euro per rientrare dall’esposizione debitoria, ma loro niente.

Ora so che comincerà l’incubo del recupero crediti, ma se io riuscissi a pagare solo l’arretrato del mutuo, come posso difendermi e far valere le mie ragioni alla Banca se dovessero dar luogo all’esproprio della casa visto che hanno un’ipoteca anche se io pago regolarmente?

In questo caso la decadenza del beneficio del termine credo che riguardi solo le 2 rate non pagate, non l’intero mutuo,visto che nella raccomandata vi è scritto esposizione Euro 73.565,71 di cui insoluto Euro 1.254. E se, come cita la legge le rate non pagate devono essere almeno 7, perchè dopo 2 hanno inviato la DBT?

Come posso tutelarmi nel caso mi chiedessero di pagare tutto? Scusatemi tanto ma sono veramente molto preoccupato. Grazie cordiali saluti

Forse ci siamo spiegati male: la decadenza del beneficio del termine per un mutuo, comporta la possibilità per il creditore di chiedere il pagamento in un’unica soluzione dell’intero debito residuo.

Il creditore può legittimamente considerare decaduto il beneficio del termine per il mutuo erogato, quando il debitore ritarda il pagamento di sette rate mensili (o di due semestrali), anche non consecutive.

Lei può richiedere alla banca di abbassare la rata a non più di 100 euro, ma se la banca non è d’accordo, non può eccepire il diniego nel caso di intervenuta decadenza del beneficio del termine.

Supponiamo, ora, che la banca le abbia inviato comunicazione di intervenuta decadenza del beneficio del termine anche per il mutuo, laddove risultino in ritardo solo due rate, e lei non adempia.

La banca, per iniziare l’azione esecutiva di espropriazione dovrebbe innanzitutto procedere ad un ricorso per decreto ingiuntivo, finalizzato ad ingiungere, al debitore inadempiente, il pagamento dell’importo equivalente al capitale residuo, oberato dalle solite spese legali.

In quella occasione lei non potrebbe fare altro che affidarsi ad un legale per opporsi al decreto ingiuntivo.

STOPPISH

18 Aprile 2018 · Ludmilla Karadzic

Scusatemi ancora, forse io mi sono spiegato male, io non ho chiesto una abbassamento della rata del mutuo, io ho chiesto alla banca che mi permettessero di rateizzare a 100 euro al mese l’importo della carta di credito e, eventualmente, le due rate del mutuo che pago in ritardo dal mese di agosto.

Nessun problema: meglio così. Resta il succo del discorso: la DBT per il mutuo può essere giustificata solo alla settima rata mensile pagata in ritardo.

All’ingiunzione del creditore, ove mai la banca mettesse in pratica ciò che minaccia, purtroppo bisognerà necessariamente rispondere con opposizione al decreto ingiuntivo, affidandosi ad un avvocato. Sarebbe meglio se un professionista già rispondesse con una diffida alla comunicazione della banca che paventa la DBT per il mutuo, in modo che ai signori della controparte fosse ben chiaro che il debitore non intende assolutamente soggiacere alle loro fantasiose interpretazioni della normativa vigente (si potrebbero così, forse, evitare le successive spese di assistenza tecnico legale per opposizione al decreto ingiuntivo).

STOPPISH

18 Aprile 2018 · Simone di Saintjust

Volendo anticipare i tempi, limitare i costi e precostituire un deterrente all’azione della banca, sarebbe esperibile altresì un ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Prima di tutto, però, bisogna inviare, con raccomandata A/R, un reclamo scritto alla banca, lamentando la manifestata pretesa di considerare decaduto il beneficio del termine relativo al contratto di mutuo contestualmente al mancato pagamento di sole due rate.

Se entro 30 giorni la banca non rispondesse, o permanesse nelle intenzioni già manifestate, si potrà presentare ricorso all’ABF.

I tempi di decisione sul contenzioso sono rapidi, non occorre assistenza tecnico legale, basta semplicemente scrivere una memoria su quanto accaduto (senza alcun riferimento a codici e codicilli) ed inviarla con raccomandata A/R, previo pagamento di diritti di segreteria che ammontano a soli 20 euro e che verranno, peraltro, restituiti al ricorrente in caso di accoglimento dell’istanza.

I dettagli della procedura sono descritti qui.

STOPPISH

18 Aprile 2018 · Giovanni Napoletano

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