Debitori Equitalia a causa di ritardo pagamenti della P.A.









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Vorrei sapere se esistono iniziative a tutela di soggetti che si trovano indebitati con Equitalia a causa dei ritardi nei pagamenti della PA.

Nello specifico mi trovo a dover far fronte al pagamento di tasse arretrate, aumentate di tutte le maggiorazioni e oneri dell’Agenzia delle Entrate prima e dell’Equitalia poi, a causa dei tempi di pagamento delle mie prestazioni (che variano da 1 a 3 anni circa), quale libera professionista, da parte degli Uffici Giudiziari per i quali presto la mia attività di consulente da circa 20 anni.

Trovo ingiusto dover pagare delle maggiorazioni su delle tasse che non riesco a versare allo Stato quando è lo Stato per primo a non permettermi di adempiere ai miei obblighi.

Credo che, quando documentalmente comprovata la causa del mancato adempimento, tutte le maggiorazioni andrebbero eliminate dal debito.

La problematica da lei sollevata sarebbe senz’altro meritevole di una tutela normativa: purtroppo, però, non ci è dato sapere di iniziative legislative (e non) adottate in tale direzione.

Lei sarà certamente al corrente della possibilità di compensare gli importi reclamati da Equitalia con i crediti vantati da un’impresa debitrice nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Ne parliamo ugualmente, visto che ce ne offre lo spunto, a beneficio di eventuali lettori interessati all’argomento.

Se l’impresa debitrice non ha ancora ricevuto il pagamento per una prestazione effettuata a favore di una PA (fornitura di beni e servizi), essa può utilizzare quel credito per pagare i debiti portati da cartelle di pagamento.

Per procedere è indispensabile che l’amministrazione interessata certifichi il credito. Per richiedere la certificazione è a disposizione la piattaforma informatica del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, a questo indirizzo.

La compensazione può essere effettuata tra crediti certificati non prescritti, certi, liquidi ed esigibili (verso lo Stato, Regioni e province autonome, enti locali, enti del Servizio Sanitario Nazionale e debiti tributari dello Stato, delle Regioni e degli enti locali), previdenziali e assistenziali oggetto di cartelle di pagamento di Equitalia, di accertamento esecutivo dell’Agenzia delle Entrate e di avviso di addebito dell’Inps, notificate entro il 31 dicembre 2014.

Chiunque, invece, può pagare le cartelle relative a imposte erariali (per esempio Irpef, Ires, Iva ecc.) utilizzando in compensazione i crediti erariali (ad esempio crediti Irpef, Ires, Iva ecc.).

Tornando al suo quesito, in particolare, non è attualmente prevista la possibilità di compensazione dei crediti vantati da un professionista (non associato) ad esempio, per CTU. Esiste, anzi, una compensazione coattiva: i soggetti pubblici, ovvero le pubbliche Amministrazioni e societa’ a totale partecipazione pubblica, prima di effettuare un pagamento di importo superiore a 10 mila euro a chicchessia, devono procedere alla verifica di eventuali inadempienze tributarie da parte del soggetto beneficiario del pagamento stesso.

STOPPISH

2 Dicembre 2015 · Paolo Rastelli

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