Accordo per debito Inail da rimborsare a rate – Non pago più da quattro mesi, cosa succede adesso?












Ho un debito residuo di circa mille euro con l’Inail, per una causa persa: l’Inail ha accettato un accordo per il pagamento di 50 euro al mese, di cui ho pagato 5 rate, ma che purtroppo ora per sopraggiunti altri pagamenti non riesco a pagare da 4 mesi.

Secondo voi è possibile che l’Inail possa bloccarmi il conto corrente o il quinto dello stipendio anche per una piccola somma? Mi converrà chiedere loro una riduzione della rata mensile?

Come è noto, l’inosservanza, anche parziale, del piano di rateazione concordato con INAIL per un debito non ancora iscritto a ruolo e l’eventuale mancato o ritardato pagamento anche di una sola rata o di una parte di essa comporta l’immediata revoca del beneficio della rateazione, con conseguente applicazione delle sanzioni di legge a partire dalla data di scadenza originaria del titolo anche per i ratei già corrisposti, anche se versati nei termini previsti dalla rateazione. In altre parole, i versamenti parziali, effettuati in relazione alla domanda di rateazione, saranno considerati semplici acconti.

Il debito sarà iscritto a ruolo ed affidato al Concessionario della riscossione (gravato da sanzioni civili e da interessi pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell’eurosistema maggiorato di sei punti). L’omesso pagamento dell’importo preteso con la notifica della cartella esattoriale, decorsi 60 giorni dalla notifica, consentirà l’avvio di procedure esecutive per il pignoramento dello stipendio e/o del conto corrente del debitore inadempiente.

Non si tratta di una scelta che il singolo funzionario (INAIL o Agenzia Delle Entrate Riscossione – ADER) possa esercitare anche sulla base dell’entità del debito da riscuotere, ma di procedure automatizzate che, come sappiamo, non hanno anima o discrezionalità se non quella impartita con gli algoritmi (e, non si risulta che esista una soglia della posizione debitoria al di sotto della quale le procedure stabilite da creditore e concessionario debbano soprassedere all’invio della cartella esattoriale o all’avvio della riscossione coattiva quando il debitore non adempie). E, comunque, come purtroppo accennato, il debito rateizzato lieviterà in modo consistente.

Potrà comunque tamponare le eventuali azioni esecutive del concessionario della riscossione presentando istanza di dilazione della cartella esattoriale.

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10 Agosto 2018 · Loredana Pavolini