I miei genitori hanno debiti con Agenzia delle Entrate Riscossione – Erediterò con la casa anche i debiti?





Se accetta l'eredità del defunto dovrà farsi carico anche di pagare i debiti del defunto.





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I miei hanno un debito con l’agenzia delle entrate di vecchie e nuove cartella, 8 mila euro circa. Io ho un lavoro, ho un figlio e un marito operaio. Io erediterò con la casa anche il debito? Possono rifarsi su mio marito?

Preciso che io non percepisco reddito. La casa è cointestata con mio marito. Quindi quella dei miei sarebbe seconda casa. Per un debito di 8000 euro non possono fare nulla sulla casa?

Un’ultima domanda: il decreto ingiuntivo lo fanno sommando tutte le cartelle o procedono per cartella singola? La cosa strana è che finora non hanno fanno nulla, tranne un fermo macchina. In 15 anni. Ora con Agenzia delle Entrate Riscossione è diverso?

Se accetta l’eredità del defunto dovrà farsi carico anche di pagare i debiti del defunto. Suo marito non può essere coinvolto per i debiti dei suoceri nè per quelli ricevuti in eredità dalla moglie.

Purtroppo il fatto che lei non percepisca reddito non esime dall’obbligo di dover pagare i debiti. La seconda casa non è espropriabile perchè il debito è inferiore a 120 mila euro e neppure Agenzia delle Entrate Riscossione vi può iscrivere ipoteca, dal momento che il debito è inferiore ai ventimila euro.

Restano tuttavia possibili misure cautelari come il fermo amministrativo sul veicolo di proprietà oppure il pignoramento del saldo di conto corrente, anche cointestato.

Nessun decreto ingiuntivo è previsto nella procedura di riscossione coattiva esattoriale. La cartella esattoriale non pagata equivale, dopo 60 giorni dalla notifica, a decreto ingiuntivo e l’avviso di intimazione al pagamento è equipollente, decorsi i giorni concessi per adempiere, al precetto. La procedura di riscossione coattiva esattoriale è rimasta tale e quale dopo il passaggio da Equitalia a Agenzia delle Entrate Riscossione.

Prima dell’avvio effettivo di una procedura di riscossione coattiva, se la notifica delle cartelle esattoriali è avvenuta da oltre un anno, Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER) è obbligata, per legge (articolo 50 comma 2 dpr 602/1973), alla notifica di un avviso di intimazione.

Nell’avviso di intimazione al pagamento vengono indicate tutte le cartelle esattoriali per il cui omesso pagamento si procederà a riscossione coattiva.

Peraltro, l’avviso di intimazione al pagamento concede al debitore inadempiente 5 giorni di tempo per saldare il debito o chiedere la rateizzazione, o, ancora, presentare istanza di sospensione della riscossione (o di rettifica dell’importo a debito) con ricorso amministrativo in autotutela, segnalando, ad esempio, le cartelle che si ritengono viziate da notifica e/o prescritte (che possono essere oggetto di sgravio).

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14 Maggio 2018 · Lilla De Angelis

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