Debiti in Italia e residenza all’estero – AIRE o non AIRE, c’è sempre il rischio che il debitore emigrante subisca azioni esecutive





Recupero crediti, riscossione coattiva transfrontaliera





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Vorrei un informazione: ho avuto un attività in Italia ormai chiusa da un anno e mi è già arrivata qualcosa da pagare di minore entità che non è stata pagata: poiché devo trasferirmi in Austria vorrei sapere se facendo l’iscrizione all’AIRE potrebbe arrivarmi qualcosa da pagare nel nuovo indirizzo all’estero e se eventualmente non pago possono fare qualcosa.

La mancata iscrizione del debitore all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) non elimina il rischio di un rintraccio da parte del creditore: certo, l’iscrizione all’AIRE facilita le cose, rappresentando l’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero, in pratica, l’unico anello di congiunzione fra ultimo comune italiano di residenza e il nuovo domicilio del debitore italiano all’estero. Il creditore contatta l’anagrafe della residenza dichiarata dal debitore nel contratto di prestito o di fornitura. Risale via via ai comuni dove il debitore si è eventualmente trasferito nel frattempo. Giunto all’ultimo comune di residenza italiano, prima del trasferimento oltre confine, ottiene il domicilio all’estero del debitore.

Tuttavia, l’iscrizione all’AIRE è obbligatoria e consente all’Autorità Consolare di assicurare ai connazionali i servizi richiesti, nonché al cittadino di esercitare pienamente i propri diritti, non ultimo quello relativo al voto per corrispondenza.

Una volta conosciuto il paese dove il debitore inadempiente si è stabilito, il creditore può avviare le procedure di riscossione coattiva avvalendosi del supporto di uno studio legale in loco. Se poi quel paese appartiene all’Unione Europea le procedure sono oltremodo semplificate: ma tutto dipende, come sempre, dall’entità del debito lasciato in Italia.

STOPPISH

2 Ottobre 2019 · Annapaola Ferri

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